Under 17
Anno sportivo 2019-2020

4° Turno Ritorno - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

15669
04/01/2020
16:00
8 - 0
Ora d'inizio: 16:00
Ora di fine: 17:55
Team T1T2T3OTSO Finale
SV Kaltern Caldaro U17 33200 8
Fiemme / Fassa U17 00000 0
  • Arbitri

  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19112

    Data: 2020-01-05

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/01/2020 relativo all'incontro (15669) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 04/01/2020 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e Valdifiemme JTH U17 (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alan Lobis per Lobis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10.06 il predetto giocatore caricava irregolarmente alla balaustra un avversario che, a causa del fallo subito, cadeva sulla pista ghiacciata.
    Veniva cosi punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro segnala altresì che il giocatore colpito poco dopo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

    Motivazione:
    Alan Lobis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10.06 il predetto giocatore caricava irregolarmente alla balaustra un avversario che, a causa del fallo subito, cadeva sulla pista ghiacciata.
    Veniva cosi punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro segnala altresì che il giocatore colpito poco dopo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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