Under 17
Anno sportivo 2019-2020

3° Turno Andata 1 - Palasesto - Sesto San Giovanni (MI)

15692
23/11/2019
18:20
4 - 2
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Real Torino U17 03100 4
Valli del Noce U17 10100 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19084

    Data: 2019-12-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 24/11/2019 relativo all'incontro (15692) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 23/11/2019 tra HC Real Torino U17 (507) e HC Valli del Noce U17 (235).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Daniele Paterno per Paterno : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32,09, mentre la partita era in corso, il predetto giocatore colpiva con dei pugni un avversario. Dopo l’interruzione del gioco decretata dal direttore di gara, lo stesso tesserato, recuperata la propria stecca ed impugnatala a due mani, iniziava a colpire a bastonate gli avversari che si trovavano nelle sue vicinanze. A quel punto interveniva il giocatore Finessi Gioele della squadra di casa che si scagliava contro il Paterno Daniele, colpendolo con una scarica continua e violenta di pugni. A nulla sono valsi i ripetuti richiami da parte degli arbitri intesi ad interrompere la condotta violenta, che cessava soltanto successivamente all’intervento degli stessi che provvedevano a dividere i contendenti.
    Entrambi i giocatori venivano puniti con penalità di partita per il fallo di “eccessiva durezza”.
    Ciò premesso, al Paterno Daniele è addebitabile una condotta reiteratamente violenta, attuata sia durante il gioco mediante pugni, che a gioco interrotto mediante colpi inferti ai danni di più avversari con il bastone impugnato a due mani. In quest’ ultimo caso l’ azione violenta è significativamente più grave ed è giuridicamente qualificabile come “tentativo di ferimento” ai sensi dell’art. 10.1 del codice delle penalità, in quanto diretta ed idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità di una pluralità indiscriminata di giocatori, per di più attraverso l’ uso di uno strumento per sua natura atto ad offendere.
    Ad ulteriore aggravamento della posizione del Paterno Daniele vi è la circostanza che l’ultima illecita condotta descritta è stata posta in essere a gioco fermo, e quindi in un contesto in cui un qualsiasi atto violento non può in alcun modo trovare giustificazione nel furore agonistico.
    Sotto il profilo disciplinare, posto che la comminazione di una penalità di partita (20 ’+ 5’) comporta un minimo di 2 giornate di squalifica, la sanzione complessivamente irrogabile nel caso di specie non potrà essere inferiore a 4 (quattro) giornate, così suddivise:
    2 (due) giornate a fronte dell’iniziale aggressione con pugni e la successiva contestata persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti inviti a desistere da parte del direttore di gara e 2 (due) giornate per il successivo tentativo di ferimento attuato a gioco già interrotto, ridotta la pena per effetto dell’assenza di conseguenze lesive apparenti a carico degli avversari aggrediti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Gioele Finessi per Finessi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32,09, a gioco fermo, il predetto tesserato si scagliava contro l’avversario Paterno Daniele, colpendolo con una scarica continua e violenta di pugni dopo che quest’ultimo aveva aggredito dapprima sempre con pugni un atleta della squadra di casa e successivamente con la stecca impugnata a due mani altri giocatori dello stesso H.C. Real Torino.
    L’ alterco con l’ avversario cessava soltanto a seguito dell’ intervento energico da parte dei direttori di gara che provvedevano, di conseguenza, ad infliggere al Finessi Gioele la sanzione della penalità di partita per il fallo di “eccessiva durezza”.
    Ciò premesso, ai fini di una corretta quantificazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, occorre considerare da un lato il comportamento violento, attuato “a gioco fermo” dal tesserato in questione e dettato esclusivamente da spirito vendicativo nei confronti del Paterno Daniele, dall’altro la successiva persistenza nel litigio, proseguito nonostante i ripetuti inviti a desistere da parte del direttore di gara. La sanzione adeguata complessivamente irrogabile pare essere quella della squalifica in misura pari a 2 (due) giornate, corrispondenti peraltro al minimo edittale previsto a fronte dell’avvenuta comminazione della penalità di partita (20’ + 5’).
    Motivazione:
    Daniele Paterno : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32,09, mentre la partita era in corso, il predetto giocatore colpiva con dei pugni un avversario. Dopo l’interruzione del gioco decretata dal direttore di gara, lo stesso tesserato, recuperata la propria stecca ed impugnatala a due mani, iniziava a colpire a bastonate gli avversari che si trovavano nelle sue vicinanze. A quel punto interveniva il giocatore Finessi Gioele della squadra di casa che si scagliava contro il Paterno Daniele, colpendolo con una scarica continua e violenta di pugni. A nulla sono valsi i ripetuti richiami da parte degli arbitri intesi ad interrompere la condotta violenta, che cessava soltanto successivamente all’intervento degli stessi che provvedevano a dividere i contendenti.
    Entrambi i giocatori venivano puniti con penalità di partita per il fallo di “eccessiva durezza”.
    Ciò premesso, al Paterno Daniele è addebitabile una condotta reiteratamente violenta, attuata sia durante il gioco mediante pugni, che a gioco interrotto mediante colpi inferti ai danni di più avversari con il bastone impugnato a due mani. In quest’ ultimo caso l’ azione violenta è significativamente più grave ed è giuridicamente qualificabile come “tentativo di ferimento” ai sensi dell’art. 10.1 del codice delle penalità, in quanto diretta ed idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità di una pluralità indiscriminata di giocatori, per di più attraverso l’ uso di uno strumento per sua natura atto ad offendere.
    Ad ulteriore aggravamento della posizione del Paterno Daniele vi è la circostanza che l’ultima illecita condotta descritta è stata posta in essere a gioco fermo, e quindi in un contesto in cui un qualsiasi atto violento non può in alcun modo trovare giustificazione nel furore agonistico.
    Sotto il profilo disciplinare, posto che la comminazione di una penalità di partita (20 ’+ 5’) comporta un minimo di 2 giornate di squalifica, la sanzione complessivamente irrogabile nel caso di specie non potrà essere inferiore a 4 (quattro) giornate, così suddivise:
    2 (due) giornate a fronte dell’iniziale aggressione con pugni e la successiva contestata persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti inviti a desistere da parte del direttore di gara e 2 (due) giornate per il successivo tentativo di ferimento attuato a gioco già interrotto, ridotta la pena per effetto dell’assenza di conseguenze lesive apparenti a carico degli avversari aggrediti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili.
    Gioele Finessi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32,09, a gioco fermo, il predetto tesserato si scagliava contro l’avversario Paterno Daniele, colpendolo con una scarica continua e violenta di pugni dopo che quest’ultimo aveva aggredito dapprima sempre con pugni un atleta della squadra di casa e successivamente con la stecca impugnata a due mani altri giocatori dello stesso H.C. Real Torino.
    L’ alterco con l’ avversario cessava soltanto a seguito dell’ intervento energico da parte dei direttori di gara che provvedevano, di conseguenza, ad infliggere al Finessi Gioele la sanzione della penalità di partita per il fallo di “eccessiva durezza”.
    Ciò premesso, ai fini di una corretta quantificazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, occorre considerare da un lato il comportamento violento, attuato “a gioco fermo” dal tesserato in questione e dettato esclusivamente da spirito vendicativo nei confronti del Paterno Daniele, dall’altro la successiva persistenza nel litigio, proseguito nonostante i ripetuti inviti a desistere da parte del direttore di gara. La sanzione adeguata complessivamente irrogabile pare essere quella della squalifica in misura pari a 2 (due) giornate, corrispondenti peraltro al minimo edittale previsto a fronte dell’avvenuta comminazione della penalità di partita (20’ + 5’).


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Real Torino U17.
    € 52.00 () alla squadra Valli del Noce U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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