Under 13 - AA/TN/VE
Anno sportivo 2019-2020

2° Turno Ritorno - Meranarena - Merano (BZ)

15939
24/02/2020
17:00
10 - 8
Ora d'inizio: 17:00
Ora di fine: 19:05
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Junior U13 32500 10
Zoldo / Cadore U13 23300 8
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19171

    Data: 2020-02-26

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 24/02/2020 relativo all'incontro (15939) di Att. Prom. Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA/TN/VE disputatosi a Meranarena (BZ) il 24/02/2020 tra HC Merano Junior U13 (522) e Zoldo / Pieve U13 (683).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Pietro De Nardi per De Nardi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 33,36 il predetto giocatore, dopo un intervento arbitrale, pronunciava ad alta voce all’indirizzo del direttore di gara la seguente frase: “Ma che cazzo fischi, sei scemo ?”. Gli veniva così comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Una volta fatto ingresso nella panca assegnata ai giocatori in punizione, il De Nardi Pietro sbatteva violentemente il proprio bastone contro la balaustra , urlando ed inveendo sempre nei confronti degli arbitri e mostrando loro il dito medio della mano destra.
    Gli veniva così comminata un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) e quindi automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione dell’atteggiamento irriguardoso e dell’epiteto offensivo pronunciato dal De Nardi Pietro all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via del gesto di massima volgarità compiuto a conclusione di un comportamento che, nel suo complesso, appare pesantemente lesivo del decoro ed onore dei direttori di gara, oltrechè contrario al principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva sancito dall’art.1 del Regolamento di Giustizia.
    Alla gravità degli addebiti contestati non può che conseguire, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva che si determina in giorni 25 (venticinque) non apparendo sufficiente ed adeguata una squalifica a giornate.

    Data la giovanissima età del De Nardi, Pietro si invita la società di appartenenza ad intervenire nei confronti del proprio tesserato, evidenziandogli che correttezza e lealtà, sul campo di gara ed anche fuori di esso, rappresentano valori essenziali ed irrinunciabili, cui ogni tesserato è tenuto ad adeguarsi, ancor prima di impegnarsi nell’apprendimento della tecnica di gioco.

    Motivazione:
    Pietro De Nardi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 33,36 il predetto giocatore, dopo un intervento arbitrale, pronunciava ad alta voce all’indirizzo del direttore di gara la seguente frase: “Ma che cazzo fischi, sei scemo ?”. Gli veniva così comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Una volta fatto ingresso nella panca assegnata ai giocatori in punizione, il De Nardi Pietro sbatteva violentemente il proprio bastone contro la balaustra , urlando ed inveendo sempre nei confronti degli arbitri e mostrando loro il dito medio della mano destra.
    Gli veniva così comminata un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) e quindi automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione dell’atteggiamento irriguardoso e dell’epiteto offensivo pronunciato dal De Nardi Pietro all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via del gesto di massima volgarità compiuto a conclusione di un comportamento che, nel suo complesso, appare pesantemente lesivo del decoro ed onore dei direttori di gara, oltrechè contrario al principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva sancito dall’art.1 del Regolamento di Giustizia.
    Alla gravità degli addebiti contestati non può che conseguire, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva che si determina in giorni 25 (venticinque) non apparendo sufficiente ed adeguata una squalifica a giornate.

    Data la giovanissima età del De Nardi, Pietro si invita la società di appartenenza ad intervenire nei confronti del proprio tesserato, evidenziandogli che correttezza e lealtà, sul campo di gara ed anche fuori di esso, rappresentano valori essenziali ed irrinunciabili, cui ogni tesserato è tenuto ad adeguarsi, ancor prima di impegnarsi nell’apprendimento della tecnica di gioco.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Zoldo / Cadore U13.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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