Under 13 - AA/TN/VE
Anno sportivo 2019-2020

4° Turno Ritorno - Brunico - Brunico (BZ)

15975
02/03/2020
17:30
3 - 7
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:32
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Pustertal Junior U13 10200 3
Juniorteams U13 04300 7
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19175

    Data: 2020-03-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/03/2020 relativo all'incontro (15975) di Att. Prom. Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA/TN/VE disputatosi a Brunico (BZ) il 02/03/2020 tra HC Pustertal Junior U13 (620) e JT Egna/Ora U13 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Daniel Kaswalder per Kaswalder : dal rapporto arbitrale e successiva precisazione richiesta telefonicamente, emerge che al minuto 29,21 il predetto giocatore caricava violentemente e volontariamente con il ginocchio un avversario, colpendolo all’altezza del suo ginocchio. L’atleta che ha subito il fallo rimaneva “miracolosamente” illeso, tant’è che riprendeva regolarmente il gioco.
    A fronte della sconsiderata condotta fallosa sopra descritta, il Kaswalder Daniel veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, oltre che intenzionalmente violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità dell’avversario, appare anche antisportiva in quanto realizzata in tutta evidenza al solo fine di arrecare ferimento all’avversario. Per tali ragioni si stima equo comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Tomas Ebel per Ebel : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’incontro il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra del JT Egna/Ora, imponeva al marcatore ufficiale di riportare per iscritto le sue considerazioni in merito alla condotta fallosa posta in essere nel primo tempo dal giocatore Kaswalder Daniel e sanzionata con una penalità di partita di cattiva condotta. In particolare egli stigmatizzava l’intervento punitivo del di= rettore di gara, sostenendo che quest’ultimo avesse valutato del tutto erroneamente l’episodio, asserendo inoltre che la sanzione sarebbe stata decretata dopo un colloquio intervenuto tra lo stesso arbitro e l’allenatore della squadra di casa.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato, oltrechè improntato ad antisportività, per via dell’illecita imposizione esercitata nei confronti del marcatore ufficiale, è anche lesivo dell’onore e prestigio dell’arbitro, in considerazione delle gravi insinuazioni nei sui confronti, idonee a screditarne l’operato ed a mettere in dubbio la sua imparzialità nella direzione di gara e nell’assegnazione delle penalità a seguito di condotte fallose rilevate.
    Sotto il profilo disciplinare, tenuto anche conto della circostanza aggravante applicabile dell'avere il predetto tesserato agito in violazione dei doveri di particolare probità derivanti dal ruolo di responsabilità ricoperta in seno alla squadra, quale allenatore della stessa, si stima equa la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    Motivazione:
    Daniel Kaswalder : dal rapporto arbitrale e successiva precisazione richiesta telefonicamente, emerge che al minuto 29,21 il predetto giocatore caricava violentemente e volontariamente con il ginocchio un avversario, colpendolo all’altezza del suo ginocchio. L’atleta che ha subito il fallo rimaneva “miracolosamente” illeso, tant’è che riprendeva regolarmente il gioco.
    A fronte della sconsiderata condotta fallosa sopra descritta, il Kaswalder Daniel veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, oltre che intenzionalmente violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità dell’avversario, appare anche antisportiva in quanto realizzata in tutta evidenza al solo fine di arrecare ferimento all’avversario. Per tali ragioni si stima equo comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    Tomas Ebel : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’incontro il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra del JT Egna/Ora, imponeva al marcatore ufficiale di riportare per iscritto le sue considerazioni in merito alla condotta fallosa posta in essere nel primo tempo dal giocatore Kaswalder Daniel e sanzionata con una penalità di partita di cattiva condotta. In particolare egli stigmatizzava l’intervento punitivo del di= rettore di gara, sostenendo che quest’ultimo avesse valutato del tutto erroneamente l’episodio, asserendo inoltre che la sanzione sarebbe stata decretata dopo un colloquio intervenuto tra lo stesso arbitro e l’allenatore della squadra di casa.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato, oltrechè improntato ad antisportività, per via dell’illecita imposizione esercitata nei confronti del marcatore ufficiale, è anche lesivo dell’onore e prestigio dell’arbitro, in considerazione delle gravi insinuazioni nei sui confronti, idonee a screditarne l’operato ed a mettere in dubbio la sua imparzialità nella direzione di gara e nell’assegnazione delle penalità a seguito di condotte fallose rilevate.
    Sotto il profilo disciplinare, tenuto anche conto della circostanza aggravante applicabile dell'avere il predetto tesserato agito in violazione dei doveri di particolare probità derivanti dal ruolo di responsabilità ricoperta in seno alla squadra, quale allenatore della stessa, si stima equa la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U13.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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