Att. Prom. U15 - Naz.
Anno sportivo 2019-2020

2° Turno Andata - Würth Arena - Egna (BZ)

16153
05/01/2020
11:45
7 - 3
Ora d'inizio: 11:45
Ora di fine: 13:45
Team T1T2T3OTSO Finale
Juniorteams U15 22300 7
Asiago Junior 1935 U15 12000 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19120

    Data: 2020-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/01/2020 relativo all'incontro (16153) di Campionato Nazionale Maschile Att. Prom. U15 - Naz. disputatosi a Würth Arena (BZ) il 05/01/2020 tra JT Egna/Ora U15 (157) e Asiago Junior 1935 U15 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessio Guerra per Guerra : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52.20 il predetto giocatore, durante un' azione di gioco, caricava irregolarmente alla balaustra un avversario.
    Veniva cosi punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro segnala altresì che il giocatore colpito poco dopo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

    Motivazione:
    Alessio Guerra : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52.20 il predetto giocatore, durante un' azione di gioco, caricava irregolarmente alla balaustra un avversario.
    Veniva cosi punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro segnala altresì che il giocatore colpito poco dopo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]