Att. Prom. U15 - Naz.
Anno sportivo 2019-2020

4° Turno Andata - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

16161
19/01/2020
12:20
3 - 6
Ora d'inizio: 12:20
Ora di fine: 14:24
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U15 00300 3
HC Valpellice Bulldogs U15 21300 6
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19135

    Data: 2020-01-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 20/01/2020 relativo all'incontro (16161) di Campionato Nazionale Maschile Att. Prom. U15 - Naz. disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 19/01/2020 tra Asiago Junior 1935 U15 (706) e HC Valpellice Bulldogs U15 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Nicolo' Giuliano per Giuliano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,14 il predetto giocatore caricava un  avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo non ha riportato alcuna conseguenza e ha continuato regolarmente a giocare.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
    Motivazione:
    Nicolo' Giuliano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,14 il predetto giocatore caricava un  avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo non ha riportato alcuna conseguenza e ha continuato regolarmente a giocare.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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