U15 Quali Coppa Italia OVEST
Anno sportivo 2019-2020

3° Turno Andata - Centro Sportivo Casate - Como (CO)

16215
19/01/2020
12:30
8 - 3
Ora d'inizio: 12:30
Ora di fine: 14:46
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Como U15 33200 8
Milano Rossoblù U15 12000 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19136

    Data: 2020-01-23

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 20/01/2020 relativo all'incontro (16215) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta U15 Quali Coppa Italia OVEST disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 19/01/2020 tra Hockey Como U15 (285) e Milano Rossoblù U15 (604).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Matteo Mario Bongini per Bongini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,03 il predetto giocatore, impugnando il bastone a due mani, caricava volontariamente un avversario all’altezza del viso, colpendolo sulla griglia protettiva. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta per il fallo di carica all’altezza della testa. L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo era in grado di portare a termine l’incontro.
    Ciò premesso, la segnalata condotta fallosa appare di assoluta gravità e desta particolare meraviglia la contenuta entità della sanzione inflitta dal direttore di gara. E’ pacifico infatti che l’uso del bastone esclusivamente finalizzato, come nel caso di specie, ad attentare all’incolumità di un avversario, con assoluto disinteresse per il contesto di gioco, avrebbe dovuto essere punito con la sanzione estrema dell’espulsione dal campo di gara.
    Per tali motivi questo Giudice Sportivo ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 2 (due) giornate.

    Motivazione:
    Matteo Mario Bongini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,03 il predetto giocatore, impugnando il bastone a due mani, caricava volontariamente un avversario all’altezza del viso, colpendolo sulla griglia protettiva. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta per il fallo di carica all’altezza della testa. L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo era in grado di portare a termine l’incontro.
    Ciò premesso, la segnalata condotta fallosa appare di assoluta gravità e desta particolare meraviglia la contenuta entità della sanzione inflitta dal direttore di gara. E’ pacifico infatti che l’uso del bastone esclusivamente finalizzato, come nel caso di specie, ad attentare all’incolumità di un avversario, con assoluto disinteresse per il contesto di gioco, avrebbe dovuto essere punito con la sanzione estrema dell’espulsione dal campo di gara.
    Per tali motivi questo Giudice Sportivo ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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