Italian HL W
Anno sportivo 2019-2020

1° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

16400
04/03/2020
18:30
1 - 7
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:30
Team T1T2T3OTSO Finale
Trentino Women 01000 1
Eagles Südtirol Alto Adige 12400 7
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19184

    Data: 2020-03-06

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/03/2020 relativo all'incontro (16400) di Campionato Nazionale Femminile Italian HL W disputatosi a Cavalese (TN) il 04/03/2020 tra Valdifiemme HC F. (418) e Eagles Südtirol Alto Adige (185).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Sara Maria Magnanini per Magnanini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,35, dopo avere commesso un fallo di carica da tergo alla balaustra, sanzionato con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta, alla predetta giocatrice veniva comminata anche una penalità minore per proteste, in quanto si rivolgeva all’arbitro con la seguente parola irriguardosa: “Vaff….”.
    La Magnanini Sara Maria persisteva nell’atteggiamento di protesta, in particolare pronunciando all’indirizzo dello stesso direttore di gara, mentre era intenta a fare ingresso nella panca dei puniti, i seguenti epiteti ingiuriosi: “testa di cazzo, coglione”. Veniva così sanzionata con un’ulteriore penalità maggiore di 10 minuti, cui conseguiva automaticamente la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, in forza della regola 107 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa infine presente che l’atleta che ha subito il fallo di carica da tergo era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione degli epiteti pesantemente offensivi pronunciati dalla Magnanini Sara Maria all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via della persistenza nell’atteggiamento di protesta inscenato, che valgono a giustificare un aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare, rispetto alla pena base prevista.
    A ciò si aggiungano le conseguenze disciplinari derivanti dalla condotta fallosa commessa in precedenza ai danni della giocatrice avversaria, di per sé sanzionata con penalità maggiore di cattiva condotta.
    Ne consegue la comminazione della sanzione della squalifica per la durate di 3 (tre) giornate di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Anna Caumo per Caumo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,53 la predetta giocatrice, dopo che il direttore di gara aveva segnalato con il braccio una penalità minore nei suoi confronti, si rivolgeva allo stesso “applaudendolo” e successivamente, quando lo stesso con il fischio arbitrale decretava formalmente detta penalità, rinnovava il medesimo gesto irrispettoso. Veniva così punita con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, attesa la persistente condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma altresì considerata l’assenza di precedenti disciplinari specifici addebitabili, valutabile quale circostanza attenuante generica, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Sara Maria Magnanini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,35, dopo avere commesso un fallo di carica da tergo alla balaustra, sanzionato con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta, alla predetta giocatrice veniva comminata anche una penalità minore per proteste, in quanto si rivolgeva all’arbitro con la seguente parola irriguardosa: “Vaff….”.
    La Magnanini Sara Maria persisteva nell’atteggiamento di protesta, in particolare pronunciando all’indirizzo dello stesso direttore di gara, mentre era intenta a fare ingresso nella panca dei puniti, i seguenti epiteti ingiuriosi: “testa di cazzo, coglione”. Veniva così sanzionata con un’ulteriore penalità maggiore di 10 minuti, cui conseguiva automaticamente la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, in forza della regola 107 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa infine presente che l’atleta che ha subito il fallo di carica da tergo era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione degli epiteti pesantemente offensivi pronunciati dalla Magnanini Sara Maria all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via della persistenza nell’atteggiamento di protesta inscenato, che valgono a giustificare un aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare, rispetto alla pena base prevista.
    A ciò si aggiungano le conseguenze disciplinari derivanti dalla condotta fallosa commessa in precedenza ai danni della giocatrice avversaria, di per sé sanzionata con penalità maggiore di cattiva condotta.
    Ne consegue la comminazione della sanzione della squalifica per la durate di 3 (tre) giornate di campionato.
    Anna Caumo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,53 la predetta giocatrice, dopo che il direttore di gara aveva segnalato con il braccio una penalità minore nei suoi confronti, si rivolgeva allo stesso “applaudendolo” e successivamente, quando lo stesso con il fischio arbitrale decretava formalmente detta penalità, rinnovava il medesimo gesto irrispettoso. Veniva così punita con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, attesa la persistente condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma altresì considerata l’assenza di precedenti disciplinari specifici addebitabili, valutabile quale circostanza attenuante generica, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 150.00 () alla squadra Eagles Südtirol Alto Adige.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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