IHL Division I
Anno sportivo 2020-2021

6° Turno - Ice Forum Latsch - Laces (BZ)

16691
30/01/2021
19:00
2 - 3
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
AHC Vinschgau Eisfix 10100 2
HC Cadore 02100 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20033

    Data: 2021-02-04

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 30/01/2021 relativo all'incontro (16691) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Forum Latsch (BZ) il 30/01/2021 tra AHC Vinschgau Eisfix (559) e HC Cadore (029).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Thomas Broch per Broch : dal rapporto arbitrale emerge che al min. 49,51, il predetto giocatore, trovandosi a distanza dall’azione di gioco, colpiva violentemente con il bastone un giocatore avversario all’altezza della gamba. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il giocatore che ha subito il fallo rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per qualche minuto e dopo essere rientrato in panchina, lo stesso era in grado - dopo alcuni cambi di linea - di riprendere regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa contestata appare grave in quanto commessa a distanza dall’azione di gioco e quindi al solo fine di ledere l’incolumità dell’avversario, per di più utilizzando con violenza il bastone, come arma di offesa.
    Ne consegue l’applicazione della circostanza aggravante dell’aver agito per motivi futili ed abietti, con conseguente aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile in 3 (tre) giornate da scontarsi nelle prossime partite di campionato.

    Motivazione:
    Thomas Broch : dal rapporto arbitrale emerge che al min. 49,51, il predetto giocatore, trovandosi a distanza dall’azione di gioco, colpiva violentemente con il bastone un giocatore avversario all’altezza della gamba. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il giocatore che ha subito il fallo rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per qualche minuto e dopo essere rientrato in panchina, lo stesso era in grado - dopo alcuni cambi di linea - di riprendere regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa contestata appare grave in quanto commessa a distanza dall’azione di gioco e quindi al solo fine di ledere l’incolumità dell’avversario, per di più utilizzando con violenza il bastone, come arma di offesa.
    Ne consegue l’applicazione della circostanza aggravante dell’aver agito per motivi futili ed abietti, con conseguente aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile in 3 (tre) giornate da scontarsi nelle prossime partite di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Cadore.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]