Under 19
Anno sportivo 2020-2021

4° Turno - Weihenstephan Arena - Vipiteno (BZ)

16761
17/01/2021
18:15
5 - 4
Ora d'inizio: 18:15
Ora di fine: 20:23
Team T1T2T3OTSO Finale
Wipptal / Brixen U19 13010 5
HC Cadore U19 12100 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20032

    Data: 2021-02-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 18/01/2021 relativo all'incontro (16761) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Weihenstephan Arena (BZ) il 17/01/2021 tra Wipptal Broncos U19 (008) e HC Cadore U19 (029).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Giacomo Longo per Longo : dal rapporto arbitrale emerge testualmente quanto segue:

    Al minuto 52:00 durante una fase di gioco, il giocatore della squadra B (Pieve di Cadore U19) numero 91 Longo Giacomo tessera nr. 58144, effettuava una carica ritardata con chiare intenzioni di far male a un giocatore avversario. Venivano inflitti 25min per Penalità Partita secondo la regola 153,3. Il giocatore colpito si accasciava prono dolorante lungo la balaustra, segue fischio arbitrale e interruzione di gioco. Il Longo Giacomo si allontana alcuni metri dal giocatore colpito per poi girarsi repentinamente e scagliarsi con evidente veemenza e cattiveria contro il giocatore a terra indirizzando tutta la sua forza con i pugni contro la testa del giocatore (mantenendo sempre i guanti indossati), segue Penalità Partita 25min per rissa 141 i + Covid. Segue alterco sedato dagli ufficiali di gara che portano il Longo Giacomo (giocatore numero 91 della squadra B) in panca puniti. NOTA: nell’alterco nessun giocatore è senza guanti. Successivamente il capo arbitro si avvicina alla panca puniti (mantenendo una distanza di almeno 1,50metri dal plexiglas) e invita il giocatore a lasciare la stessa e dirigersi verso gli spogliatoi poiché le penalità accumulate non permettevano al giocatore di proseguire l’incontro. Il Longo Giacomo lasciando la panca puniti si avvicina volontariamente al capo arbitro, che si trovava fianco a fianco con gli altri ufficiali di gara (testimoni), allunga una mano coperta da guanto e colpisce con uno schiaffo in zona guancia-bocca-mento il capo arbitro. Segue Penalità Partita 25min regola 116 V i poiché applica intenzionalmente forza fisica per causare lesioni o infortunio ad un direttore di gara. Segue ritiro cartellino del Longo Giacomo (allego modulo firmato da ufficiale di gara e Dirigente della squadra detentrice del cartellino del giocatore coinvolto) Il foglio di arbitraggio telematico è stato completato a mano poiché il sistema non dava la possibilità di infliggere più di 25 minuti allo stesso giocatore”.

    Ciò premesso, il comportamento ripetutamente aggressivo assunto, in un breve lasso di tempo, dal predetto giocatore, appare espressione di una gravissima perdita totale del proprio auto controllo, particolarmente censurabile nell’ambito di uno sport definibile “ a base violenta”, che come tale richiede sempre doti di costante gestione dei propri impulsi emotivi.

    Quel che maggiormente sconcerta, innanzitutto, è il fatto che, dopo aver commesso una violenta carica irregolare ai danni di un avversario, lasciandolo dolorante sulla pista ghiacciata, il Longo Giacomo abbia subito dopo infierito sullo stesso giocatore colpendolo ancora con violenti e ripetuti pugni.

    Di estrema gravità appare anche il gesto violento successivamente compiuto ai danni del referee (schiaffo al volto), anch’esso connotato da intento lesivo.

    Pur considerando che l’aggressione fortunatamente non ha prodotto conseguenze dannose anche perchè realizzata con modalità inidonee a causare effetti lesivi apprezzabili (diverso il caso in cui fosse stato sferrato un pugno o, peggio, inferta una bastonata), resta in ogni caso pesantemente censurabile il gesto di natura violenta che non può andare esente da una sanzione “ a tempo” che, conseguentemente, andrà in concreto ad assorbire le infliggende squalifiche ( sanzione a giornata) astrattamente applicabili per le altre violazioni contestate.

    E’ evidente, inoltre, che di fronte a tali inaccettabili condotte violente, connotate poi da una accertata volontà “di fare male” (così testualmente nel referto arbitrale), si debba applicare la circostanza aggravante dell’avere agito per motivi futili ed abietti, con conseguente rilevante aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare.

    L’insieme delle condotte illecite perpetrate appare poi palesemente violare il principio di lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, n.2 e 19 del Regolamento di giustizia, avendo il Longo Giacomo, attraverso i descritti comportamenti, evidenziato un assoluto disprezzo dei valori etici posti a fondamento di qualunque pratica sportiva.

    In sintesi, la sanzione disciplinare complessiva può essere indicata nella sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) e quindi sino alla data del 02 maggio 2021.


    Motivazione:
    Giacomo Longo : dal rapporto arbitrale emerge testualmente quanto segue:

    Al minuto 52:00 durante una fase di gioco, il giocatore della squadra B (Pieve di Cadore U19) numero 91 Longo Giacomo tessera nr. 58144, effettuava una carica ritardata con chiare intenzioni di far male a un giocatore avversario. Venivano inflitti 25min per Penalità Partita secondo la regola 153,3. Il giocatore colpito si accasciava prono dolorante lungo la balaustra, segue fischio arbitrale e interruzione di gioco. Il Longo Giacomo si allontana alcuni metri dal giocatore colpito per poi girarsi repentinamente e scagliarsi con evidente veemenza e cattiveria contro il giocatore a terra indirizzando tutta la sua forza con i pugni contro la testa del giocatore (mantenendo sempre i guanti indossati), segue Penalità Partita 25min per rissa 141 i + Covid. Segue alterco sedato dagli ufficiali di gara che portano il Longo Giacomo (giocatore numero 91 della squadra B) in panca puniti. NOTA: nell’alterco nessun giocatore è senza guanti. Successivamente il capo arbitro si avvicina alla panca puniti (mantenendo una distanza di almeno 1,50metri dal plexiglas) e invita il giocatore a lasciare la stessa e dirigersi verso gli spogliatoi poiché le penalità accumulate non permettevano al giocatore di proseguire l’incontro. Il Longo Giacomo lasciando la panca puniti si avvicina volontariamente al capo arbitro, che si trovava fianco a fianco con gli altri ufficiali di gara (testimoni), allunga una mano coperta da guanto e colpisce con uno schiaffo in zona guancia-bocca-mento il capo arbitro. Segue Penalità Partita 25min regola 116 V i poiché applica intenzionalmente forza fisica per causare lesioni o infortunio ad un direttore di gara. Segue ritiro cartellino del Longo Giacomo (allego modulo firmato da ufficiale di gara e Dirigente della squadra detentrice del cartellino del giocatore coinvolto) Il foglio di arbitraggio telematico è stato completato a mano poiché il sistema non dava la possibilità di infliggere più di 25 minuti allo stesso giocatore”.

    Ciò premesso, il comportamento ripetutamente aggressivo assunto, in un breve lasso di tempo, dal predetto giocatore, appare espressione di una gravissima perdita totale del proprio auto controllo, particolarmente censurabile nell’ambito di uno sport definibile “ a base violenta”, che come tale richiede sempre doti di costante gestione dei propri impulsi emotivi.

    Quel che maggiormente sconcerta, innanzitutto, è il fatto che, dopo aver commesso una violenta carica irregolare ai danni di un avversario, lasciandolo dolorante sulla pista ghiacciata, il Longo Giacomo abbia subito dopo infierito sullo stesso giocatore colpendolo ancora con violenti e ripetuti pugni.

    Di estrema gravità appare anche il gesto violento successivamente compiuto ai danni del referee (schiaffo al volto), anch’esso connotato da intento lesivo.

    Pur considerando che l’aggressione fortunatamente non ha prodotto conseguenze dannose anche perchè realizzata con modalità inidonee a causare effetti lesivi apprezzabili (diverso il caso in cui fosse stato sferrato un pugno o, peggio, inferta una bastonata), resta in ogni caso pesantemente censurabile il gesto di natura violenta che non può andare esente da una sanzione “ a tempo” che, conseguentemente, andrà in concreto ad assorbire le infliggende squalifiche ( sanzione a giornata) astrattamente applicabili per le altre violazioni contestate.

    E’ evidente, inoltre, che di fronte a tali inaccettabili condotte violente, connotate poi da una accertata volontà “di fare male” (così testualmente nel referto arbitrale), si debba applicare la circostanza aggravante dell’avere agito per motivi futili ed abietti, con conseguente rilevante aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare.

    L’insieme delle condotte illecite perpetrate appare poi palesemente violare il principio di lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, n.2 e 19 del Regolamento di giustizia, avendo il Longo Giacomo, attraverso i descritti comportamenti, evidenziato un assoluto disprezzo dei valori etici posti a fondamento di qualunque pratica sportiva.

    In sintesi, la sanzione disciplinare complessiva può essere indicata nella sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) e quindi sino alla data del 02 maggio 2021.




    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Cadore U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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