Under 17
Anno sportivo 2020-2021

2° Turno Ritorno - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

17793
13/02/2021
15:00
3 - 6
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Real Torino U17 02100 3
HC Valpellice Bulldogs U17 32100 6
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20047

    Data: 2021-02-18

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 14/02/2021 relativo all'incontro (17793) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 13/02/2021 tra HC Real Torino U17 (507) e HC Valpellice Bulldogs U17 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Formentini per Formentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30,47 il predetto giocatore, nell’effettuare il cambio di linea e trovandosi nei pressi della propria panca, veniva in contatto con il direttore di gara, colpendolo con le ginocchia all’altezza della schiena. Il gesto veniva giudicato “assolutamente involontario e per nulla violento”.
    Lo stesso tesserato, peraltro, anziché scusarsi per l’accaduto, bestemmiava, a voce alta, in segno di protesta. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, la bestemmia (Dio c…) pronunciata in segno di protesta e con voce altisonante, sotto il profilo disciplinare appare meritevole della sanzione della squalifica che, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti specifici, da considerarsi quale circostanza di attenuazione dell’infliggenda pena, può essere contenuta in 1 (una) giornata da scontarsi nel prossimo incontro di campionato.
    Motivazione:
    Luca Formentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30,47 il predetto giocatore, nell’effettuare il cambio di linea e trovandosi nei pressi della propria panca, veniva in contatto con il direttore di gara, colpendolo con le ginocchia all’altezza della schiena. Il gesto veniva giudicato “assolutamente involontario e per nulla violento”.
    Lo stesso tesserato, peraltro, anziché scusarsi per l’accaduto, bestemmiava, a voce alta, in segno di protesta. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, la bestemmia (Dio c…) pronunciata in segno di protesta e con voce altisonante, sotto il profilo disciplinare appare meritevole della sanzione della squalifica che, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti specifici, da considerarsi quale circostanza di attenuazione dell’infliggenda pena, può essere contenuta in 1 (una) giornata da scontarsi nel prossimo incontro di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Real Torino U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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