Under 15 - LO/PI/AO
Anno sportivo 2020-2021

2° Turno Ritorno - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

17974
21/02/2021
12:30
7 - 0
Ora d'inizio: 12:30
Ora di fine: 14:22
Team Finale
Storm Pinerolo U15 7
HC Valpellice Bulldogs U15 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20048

    Data: 2021-02-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 21/02/2021 relativo all'incontro (17974) di Campionato Naz Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Pinerolo (TO) il 21/02/2021 tra Storm Pinerolo U15 (540) e HC Valpellice Bulldogs U15 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Caldo per Caldo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 56,30 il predetto tesserato, dopo uno scontro di gioco perdeva un guanto ma, invece di recarsi immediatamente in panca giocatori, continuava a rimanere in campo e a giocare senza il guanto, venendo conseguentemente espulso (con comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta) in osservanza a quanto esplicitamente disposto dall’art.9.4 del Protocollo COVID 19.
    Ciò premesso, va osservato che la richiamata normativa, introdotta all’inizio della corrente stagione sportiva al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID 19, effettivamente autorizza la rimozione dei guanti esclusivamente all’interno della panca assegnata alla propria squadra, vietando nel contempo espressamente tale comportamento quando l’atleta si trovi sul campo di gara. Ineccepibile appare pertanto il provvedimento di espulsione nei confronti del giocatore Caldo Matteo, che il direttore di gara ha adottato, dopo avere accertata – come prevede sul punto il citato Protocollo - l’intenzionalità di continuare a giocare.
    Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari specifici a carico del giocatore punito, questo Giudice Sportivo ritiene di contenere nel minimo edittale di 1 (una) giornata l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.

    Motivazione:
    Matteo Caldo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 56,30 il predetto tesserato, dopo uno scontro di gioco perdeva un guanto ma, invece di recarsi immediatamente in panca giocatori, continuava a rimanere in campo e a giocare senza il guanto, venendo conseguentemente espulso (con comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta) in osservanza a quanto esplicitamente disposto dall’art.9.4 del Protocollo COVID 19.
    Ciò premesso, va osservato che la richiamata normativa, introdotta all’inizio della corrente stagione sportiva al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID 19, effettivamente autorizza la rimozione dei guanti esclusivamente all’interno della panca assegnata alla propria squadra, vietando nel contempo espressamente tale comportamento quando l’atleta si trovi sul campo di gara. Ineccepibile appare pertanto il provvedimento di espulsione nei confronti del giocatore Caldo Matteo, che il direttore di gara ha adottato, dopo avere accertata – come prevede sul punto il citato Protocollo - l’intenzionalità di continuare a giocare.
    Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari specifici a carico del giocatore punito, questo Giudice Sportivo ritiene di contenere nel minimo edittale di 1 (una) giornata l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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