IHL Division I
Anno sportivo 2020-2021

1° Turno - Palagorà - Milano (MI)

18211
06/03/2021
19:00
1 - 2
Ora d'inizio: 19:00
Ora di fine: 21:20
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Bears 00100 1
HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 10010 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20065

    Data: 2021-03-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/03/2021 relativo all'incontro (18211) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 06/03/2021 tra HC Milano Bears (773) e HC Valpellice Bulldogs (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gianluca Tilaro per Tilaro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26,57 il predetto giocatore caricava all’ altezza della testa un avversario, facendolo cadere sulla pista ghiacciata Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 i del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco al cambio successivo.
    Ciò premesso, non essendo state evidenziate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica ed altresì considerato che la stessa è stata valutata dal direttore di gara come non idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’ atleta colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata).
    Motivazione:
    Gianluca Tilaro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26,57 il predetto giocatore caricava all’ altezza della testa un avversario, facendolo cadere sulla pista ghiacciata Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 i del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco al cambio successivo.
    Ciò premesso, non essendo state evidenziate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica ed altresì considerato che la stessa è stata valutata dal direttore di gara come non idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’ atleta colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata).


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Bears.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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