Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 14/04/2021 relativo all'incontro (18296) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 13/04/2021 tra Asiago Junior 1935 U15 (706) e SG Cortina U15 (002). Precedenti: Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore Tommaso Constantini per Constantini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,34 il predetto giocatore caricava alla balaustra un avversario che, a seguito del fallo subito, cadeva, dolorante, sulla pista ghiacciata. Soccorso dal personale sanitario presente, al giocatore della squadra di casa veniva riscontrata, all’esito di più approfonditi esami diagnostici, la frattura della clavicola. Al Constantini Tommaso veniva comminata, ai sensi della regola 119 ii del Regolamento Ufficiale di gioco, una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta. L’ arbitro fa altresì presente che il giocatore punito, rientrando nello spogliatoio, piangeva, dicendosi dispiaciuto per l’accaduto ed affermando che non era stata assolutamente sua intenzione arrecare ferimento all’ avversario. Ciò premesso, occorre rilevare come le gravi conseguenze lesive riportate dal giocatore asiaghese, pur causalmente riferibili alla condotta fallosa posta in essere dal Constantini Tommaso, non siano invece riconducibili ad una volontà lesiva da parte di quest’ ultimo. Un tanto è deducibile dalla reazione emotiva del Constantini Tommaso nell’ immediatezza del fatto, diretta ad evidenziare un sentimento di profondo e sincero dispiacere per l’accaduto. Tale evenienza giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche e consente quindi di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 2 (due) giornate di campionato. Motivazione: Tommaso Constantini: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,34 il predetto giocatore caricava alla balaustra un avversario che, a seguito del fallo subito, cadeva, dolorante, sulla pista ghiacciata. Soccorso dal personale sanitario presente, al giocatore della squadra di casa veniva riscontrata, all’esito di più approfonditi esami diagnostici, la frattura della clavicola. Al Constantini Tommaso veniva comminata, ai sensi della regola 119 ii del Regolamento Ufficiale di gioco, una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta. L’ arbitro fa altresì presente che il giocatore punito, rientrando nello spogliatoio, piangeva, dicendosi dispiaciuto per l’accaduto ed affermando che non era stata assolutamente sua intenzione arrecare ferimento all’ avversario. Ciò premesso, occorre rilevare come le gravi conseguenze lesive riportate dal giocatore asiaghese, pur causalmente riferibili alla condotta fallosa posta in essere dal Constantini Tommaso, non siano invece riconducibili ad una volontà lesiva da parte di quest’ ultimo. Un tanto è deducibile dalla reazione emotiva del Constantini Tommaso nell’ immediatezza del fatto, diretta ad evidenziare un sentimento di profondo e sincero dispiacere per l’accaduto. Tale evenienza giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche e consente quindi di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SG Cortina U15.