IHL Division I
Anno sportivo 2021-2022

4° Turno Ritorno - Palagorà - Milano (MI)

18464
27/11/2021
20:30
4 - 3
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Old Boys 12100 4
HC Chiavenna 11100 3
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21038

    Data: 2021-12-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/11/2021 relativo all'incontro (18464) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 27/11/2021 tra Old Boys Milano (738) e HC Chiavenna (093).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Alessandro Sorarù per Sorarù : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 9.22 il predetto giocatore, dopo essere stato sanzionato con una doppia penalità minore, continuava a protestare avverso la decisione arbitrale, trovandosi già all’ interno della panca assegnata ai puniti, pronuncindo frasi del segunte lenore: “Ti devi vergognare, non capisci un c...o , ecc.” e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di penalità di cattiva condotta. Constatato che, dopo essere stato ripetutamente avvisato di desistere da tale comportamento, il Soraru’ Alessandro proseguiva nell’atteg= giamento di protesta; lo stesso veniva cosi sanzionato con altri 10 minuti di penalità di cattiva condotta cui conseguiva automaticamente la comminazione di una penalità di partita per cattiva condotta con allontanamento definitivo dal campo di gioco.
    Viene inoltre segnalato che il medesimo giocatore, dopo essere stato espulso, ricompariva, in abiti civili a bordo campo, continuando nell’ atteggiamento di protesta nei confronti della coppia arbitrale e nel pronunciamento delle stesse frasi ingiuriose già espresse in precedenza nel corso della gara.
    Ciò premesso, considerata la persistenza nell’ atteggiamento di protesta, anche successivamente alla decretata penalità di partita per cattiva condotta, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi nelle prossime partite di campionato.

    In relazione ad ulteriori fatti di rilevanza disciplinare - indicati nel rapporto arbitrale - che potrebbero essere addebitati a responsabilità della società ospitante, il GUS si riserva di emettere relativa decisione, all’esito di ulteriori indagini.
    Motivazione:
    Alessandro Sorarù : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 9.22 il predetto giocatore, dopo essere stato sanzionato con una doppia penalità minore, continuava a protestare avverso la decisione arbitrale, trovandosi già all’ interno della panca assegnata ai puniti, pronuncindo frasi del segunte lenore: “Ti devi vergognare, non capisci un c...o , ecc.” e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di penalità di cattiva condotta. Constatato che, dopo essere stato ripetutamente avvisato di desistere da tale comportamento, il Soraru’ Alessandro proseguiva nell’atteg= giamento di protesta; lo stesso veniva cosi sanzionato con altri 10 minuti di penalità di cattiva condotta cui conseguiva automaticamente la comminazione di una penalità di partita per cattiva condotta con allontanamento definitivo dal campo di gioco.
    Viene inoltre segnalato che il medesimo giocatore, dopo essere stato espulso, ricompariva, in abiti civili a bordo campo, continuando nell’ atteggiamento di protesta nei confronti della coppia arbitrale e nel pronunciamento delle stesse frasi ingiuriose già espresse in precedenza nel corso della gara.
    Ciò premesso, considerata la persistenza nell’ atteggiamento di protesta, anche successivamente alla decretata penalità di partita per cattiva condotta, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi nelle prossime partite di campionato.

    In relazione ad ulteriori fatti di rilevanza disciplinare - indicati nel rapporto arbitrale - che potrebbero essere addebitati a responsabilità della società ospitante, il GUS si riserva di emettere relativa decisione, all’esito di ulteriori indagini.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Old Boys.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP21038 bis

    Data: 2021-12-28

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/11/2021 relativo all'incontro (18464) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 27/11/2021 tra Old Boys Milano (738) e HC Chiavenna (093).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:
    Alessandro Sorarù : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 9.22 il predetto giocatore, dopo essere stato sanzionato con una doppia penalità minore, continuava a protestare avverso la decisione arbitrale, trovandosi già all’ interno della panca assegnata ai puniti, pronuncindo frasi del segunte lenore: “Ti devi vergognare, non capisci un c...o , ecc.” e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di penalità di cattiva condotta. Constatato che, dopo essere stato ripetutamente avvisato di desistere da tale comportamento, il Soraru’ Alessandro proseguiva nell’atteg= giamento di protesta; lo stesso veniva cosi sanzionato con altri 10 minuti di penalità di cattiva condotta cui conseguiva automaticamente la comminazione di una penalità di partita per cattiva condotta con allontanamento definitivo dal campo di gioco.
    Viene inoltre segnalato che il medesimo giocatore, dopo essere stato espulso, ricompariva, in abiti civili a bordo campo, continuando nell’ atteggiamento di protesta nei confronti della coppia arbitrale e nel pronunciamento delle stesse frasi ingiuriose già espresse in precedenza nel corso della gara.
    Ciò premesso, considerata la persistenza nell’ atteggiamento di protesta, anche successivamente alla decretata penalità di partita per cattiva condotta, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi nelle prossime partite di campionato.

    In relazione ad ulteriori fatti di rilevanza disciplinare - indicati nel rapporto arbitrale - che potrebbero essere addebitati a responsabilità della società ospitante, il GUS si riserva di emettere relativa decisione, all’esito di ulteriori indagini.


    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]