IHL
Anno sportivo 2021-2022

5° Turno Ritorno - Palaghiaccio di Bressanone - Bressanone (BZ)

18555
11/12/2021
20:00
0 - 4
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 21:58
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Falcons Brixen Bressanone 00000 0
Hockey Como 11200 4
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21045

    Data: 2021-12-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 12/12/2021 relativo all'incontro (18555) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 11/12/2021 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e Hockey Como (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 5 giornate inflitte al giocatore Dylan Ghiglione per Ghiglione : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 30,35, dopo che l’ arbitro Bedana Alessio aveva interrotto il gioco, avendo rilevato una posizione di off side, e si stava apprestando a raccogliere il disco per far disputare l’ ingaggio per la ripresa della gara, il predetto giocatore interveniva con la propria stecca allontanando il disco dalla portata dell’ arbitro.
    Alla richiesta di spiegazioni in ordine a tale comportamento, il Ghiglione Dylan rispondeva con uno sguardo inteso come segno di sfida.
    Successivamente il citato giocatore veniva ripetutamente richiamato per il fatto che non manteneva la corretta posizione sulla pista ghiacciata nel mentre l’arbitro Bedana Alessio si accingeva a scodellare il disco sul punto d’ingaggio, ponendosi alle spalle del citato direttore di gara, quasi a contatto fisico con lo stesso.
    Effettuato l’ ingaggio, il sig. Bedana Alessio percepiva il contatto del ginocchio del predetto giocatore contro la parte posteriore della propria gamba e conseguentemente perdeva l’ equilibrio, rischiando di cadere di schiena sulla pista ghiacciata. Tale evento fortunatamente non si verificava per la sola ragione che il Bedana Alessio si trovava in quel momento ben posizionato. L’episodio avveniva dopo la ripresa del gioco, con il disco già dalla parte opposta del campo e quindi lontano dal predetto arbitro.
    Il fallo veniva prontamente rilevato dal capo arbitro Ricco Stefano che provvedeva immediatamente ad interrompere il gioco e, dopo un breve consulto con il collega Bedana Alessio, comminava al Ghiglione Dylan una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 40 del Regolamento Ufficiale di Gioco, avendo rilevata l’ intenzionalità del gesto, nonché la sua idoneità a mettere in pericolo l’ incolumità fisica del direttore di gara.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato appare di indiscutibile gravità e pertanto meritevole di essere severamente sanzionato.
    Pur escludendo, all’ esito di un’attenta analisi della dinamica dei fatti, un intento di arrecare ferimento da parte del Ghiglione Dylan (fattispecie quest’ultima che avrebbe comportato la comminazione della sospensione da ogni attività sportiva per la durata minima di un anno), resta il fatto che tale tesserato abbia adottato un comportamento nel suo complesso di grave e reiterata insubordinazione nei confronti dei direttori di gara, rifiutando ripetutamente di osservare le cogenti prescrizioni da questi ultimi impartite, in ordine alla posizione da assumere sul campo di gara in occasione della procedura d’ ingaggio ed in vista quindi della ripresa del gioco.
    In tale ultimo contesto va quindi valutato anche il gesto più eclatante denunciato dall’ arbitro, che ha poi dato luogo alla decretata espulsione, ovvero il colpo inferto con il ginocchio sulla parte posteriore della gamba del direttore di gara.
    Posto che detta grave infrazione appare sorretta da chiara intenzionalità, tuttavia – come anticipato sopra – non può essere inquadrata come aggressione fisica all’ arbitro, attesa anche la lievità del colpo, bensì come estrema manifestazione di disappunto e di insubordinazione nei confronti del medesimo, condotta che si stava protraendo già da alcuni minuti.
    Nel complesso, il comportamento assunto dal Ghiglione Dylan, oltre ad assumere le caratteristiche dell’ insubordinazio= ne, appare anche significativamente ingiurioso ed idoneo a ledere la dignità del direttore di gara.
    Non essendo poi ravvisabile nella fattispecie esaminata alcuna plausibile ragione che renda quanto meno spiegabile (certamente mai giustificabile) un tale comportamento illecito, va contestata al tesserato in questione anche la circostanza aggravante dell’ avere agito per futili motivi, con conseguente aumento di pena. 
    Per le esposte ragioni, la sanzione adeguata - tenuto conto anche dei criteri indicati dall’ art.49 del Regolamento di Giustizia - appare quella della squalifica per la durata di 5 (cinque) giornate di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Paul Mantinger per Mantinger : dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 41.30, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore colpiva violentemente con il bastone all’ altezza dell’ inguine un avversario, che era comunque in grado di proseguire regolarmente il gioco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 61, n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili al tesserato espulso, consente al GUS di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Dylan Ghiglione : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 30,35, dopo che l’ arbitro Bedana Alessio aveva interrotto il gioco, avendo rilevato una posizione di off side, e si stava apprestando a raccogliere il disco per far disputare l’ ingaggio per la ripresa della gara, il predetto giocatore interveniva con la propria stecca allontanando il disco dalla portata dell’ arbitro.
    Alla richiesta di spiegazioni in ordine a tale comportamento, il Ghiglione Dylan rispondeva con uno sguardo inteso come segno di sfida.
    Successivamente il citato giocatore veniva ripetutamente richiamato per il fatto che non manteneva la corretta posizione sulla pista ghiacciata nel mentre l’arbitro Bedana Alessio si accingeva a scodellare il disco sul punto d’ingaggio, ponendosi alle spalle del citato direttore di gara, quasi a contatto fisico con lo stesso.
    Effettuato l’ ingaggio, il sig. Bedana Alessio percepiva il contatto del ginocchio del predetto giocatore contro la parte posteriore della propria gamba e conseguentemente perdeva l’ equilibrio, rischiando di cadere di schiena sulla pista ghiacciata. Tale evento fortunatamente non si verificava per la sola ragione che il Bedana Alessio si trovava in quel momento ben posizionato. L’episodio avveniva dopo la ripresa del gioco, con il disco già dalla parte opposta del campo e quindi lontano dal predetto arbitro.
    Il fallo veniva prontamente rilevato dal capo arbitro Ricco Stefano che provvedeva immediatamente ad interrompere il gioco e, dopo un breve consulto con il collega Bedana Alessio, comminava al Ghiglione Dylan una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 40 del Regolamento Ufficiale di Gioco, avendo rilevata l’ intenzionalità del gesto, nonché la sua idoneità a mettere in pericolo l’ incolumità fisica del direttore di gara.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato appare di indiscutibile gravità e pertanto meritevole di essere severamente sanzionato.
    Pur escludendo, all’ esito di un’attenta analisi della dinamica dei fatti, un intento di arrecare ferimento da parte del Ghiglione Dylan (fattispecie quest’ultima che avrebbe comportato la comminazione della sospensione da ogni attività sportiva per la durata minima di un anno), resta il fatto che tale tesserato abbia adottato un comportamento nel suo complesso di grave e reiterata insubordinazione nei confronti dei direttori di gara, rifiutando ripetutamente di osservare le cogenti prescrizioni da questi ultimi impartite, in ordine alla posizione da assumere sul campo di gara in occasione della procedura d’ ingaggio ed in vista quindi della ripresa del gioco.
    In tale ultimo contesto va quindi valutato anche il gesto più eclatante denunciato dall’ arbitro, che ha poi dato luogo alla decretata espulsione, ovvero il colpo inferto con il ginocchio sulla parte posteriore della gamba del direttore di gara.
    Posto che detta grave infrazione appare sorretta da chiara intenzionalità, tuttavia – come anticipato sopra – non può essere inquadrata come aggressione fisica all’ arbitro, attesa anche la lievità del colpo, bensì come estrema manifestazione di disappunto e di insubordinazione nei confronti del medesimo, condotta che si stava protraendo già da alcuni minuti.
    Nel complesso, il comportamento assunto dal Ghiglione Dylan, oltre ad assumere le caratteristiche dell’ insubordinazio= ne, appare anche significativamente ingiurioso ed idoneo a ledere la dignità del direttore di gara.
    Non essendo poi ravvisabile nella fattispecie esaminata alcuna plausibile ragione che renda quanto meno spiegabile (certamente mai giustificabile) un tale comportamento illecito, va contestata al tesserato in questione anche la circostanza aggravante dell’ avere agito per futili motivi, con conseguente aumento di pena. 
    Per le esposte ragioni, la sanzione adeguata - tenuto conto anche dei criteri indicati dall’ art.49 del Regolamento di Giustizia - appare quella della squalifica per la durata di 5 (cinque) giornate di campionato.
    Paul Mantinger : dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 41.30, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore colpiva violentemente con il bastone all’ altezza dell’ inguine un avversario, che era comunque in grado di proseguire regolarmente il gioco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 61, n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili al tesserato espulso, consente al GUS di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Falcons Brixen Bressanone.
    € 200.00 () alla squadra Hockey Como.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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