Under 19
Anno sportivo 2021-2022

2° Turno - Meranarena - Merano (BZ)

18586
26/09/2021
15:30
3 - 5
Ora d'inizio: 15:30
Ora di fine: 17:53
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Junior U19 01200 3
HC Aosta Gladiators U19 12200 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21004

    Data: 2021-10-01

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/09/2021 relativo all'incontro (18586) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 26/09/2021 tra HC Merano Junior U19 (522) e HC Aosta Gladiators U19 (612).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Felix Garber per Garber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38,39 il predetto giocatore, trovandosi nella zona neutra del campo di gara, caricava un avversario colpendolo all’ altezza del ginocchio.
    Il giocatore che ha subito il fallo non era più in grado di riprendere il gioco.
    Il Garber Felix veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 50 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che lo stesso atleta si scusava immediatamente per il fallo commesso, sottolineando che non era stata sua intenzione ferire l’ avversario.
    Ciò premesso, la condotta fallosa sopra descritta appare certamente punibile con la sanzione disciplinare della squalifica che peraltro, tenuto conto del comportamento susseguente al fallo commesso (ravvedimento e scuse immediatamente manifestate), può essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata> previsto dalla norma applicata.

    Motivazione:
    Felix Garber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38,39 il predetto giocatore, trovandosi nella zona neutra del campo di gara, caricava un avversario colpendolo all’ altezza del ginocchio.
    Il giocatore che ha subito il fallo non era più in grado di riprendere il gioco.
    Il Garber Felix veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 50 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che lo stesso atleta si scusava immediatamente per il fallo commesso, sottolineando che non era stata sua intenzione ferire l’ avversario.
    Ciò premesso, la condotta fallosa sopra descritta appare certamente punibile con la sanzione disciplinare della squalifica che peraltro, tenuto conto del comportamento susseguente al fallo commesso (ravvedimento e scuse immediatamente manifestate), può essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata> previsto dalla norma applicata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]