IHL
Anno sportivo 2021-2022

5° Turno Andata - Würth Arena - Egna (BZ)

20039
29/01/2022
18:30
6 - 1
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:46
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Unterland Cavaliers 22200 6
Alleghe Hockey 10000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21065

    Data: 2022-02-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/01/2022 relativo all'incontro (20039) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Würth Arena (BZ) il 29/01/2022 tra Hockey Unterland Cavaliers (774) e Alleghe Hockey (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Erwin De Nardin per De Nardin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 21.49 il predetto giocatore caricava un giocatore avversario che si trovava in posizione vulnerabile nei pressi dell' angolo della balaustra e si accingeva a recuperare il disco. 
    Il giocatore caricato veniva proiettato quindi contro la balaustra e vi sbatteva con forza la testa, mentre il giocatore che aveva commesso detto fallo si disinteressava del gioco e si poneva in posizione eretta e a testa alta quasi a gratificarsi della carica effettuata. Per questo motivo veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della Regola 41.3 e 41.5 del Regolamento Ufficiale di gioco 
    Conseguentemente alla situazione che si era venuta a creare, il giocatore n. 23 dell' Alleghe Hockey aggrediva il De Nardin Erwin, meritandosi tuttavia soltanto la comminazione di una penalità minore. 
    Ciò premesso, il fallo di carica alla balaustra, compiuto con violenza e repentinità, così da non consentire all’ avversario di approntare una qualunque condotta difensiva, unitamente al successivo comportamento antisportivo posto in essere dallo stesso De Nardin Erwin, che è parso vantarsi del grave fallo appena commesso, impongono al GUS la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Nicola Soppelsa per Soppelsa : dal rapporto arbitrale emerge che il giocatore che aveva subito la carica, ovvero il n. 5 dell' Alleghe Hockey (Soppelsa Nicola), dopo essersi rialzato, aggirava la mischia che si era creata, colpendo con entrambi i pugni al volto il giocatore che inizialmente lo aveva caricato, provocandogli così una fuoriuscita di sangue dal volto. 
    Per questo motivo gli veniva inflitta una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (20') per rissa ai sensi della Regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Inoltre gli venivano inflitti ulteriori 2 (due) minuti di penalità per comportamento antisportivo ai sensi della Regola 39, n.2, VI del Regolamento Ufficiale di Gioco, per avere rifiutato di recarsi subito in panca puniti e per avere pronunciato all’indirizzo del linesman incaricato di scortarlo alla panca medesima la seguente frase:  "che cazzo vuoi.. Ti aspetto la prossima volta"
    Ciò premesso, la violenta aggressione fisica perpetrata ai danni dell’ avversario non appare in alcun modo giustificabile, neppure per via del fallo di carica poco prima subito, tanto più in considerazione della perdita ematica lamentata dal De Nardin Erwin, conseguente ai violenti pugni ricevuti.
    Sotto il profilo disciplinare, la posizione del Soppelsa appare aggravata a fronte del comportamento antisportivo da esso assunto e ravvisabile nel rifiuto di raggiungere prontamente la panca dei puniti, nonché per via dell’ atteggiamento di protesta inscenata nei confronti del linesman.
    Ne consegue la comminazizone della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Edgar De Toni per De Toni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39.52 il predetto giocatore si rivolgeva all'arbitro criticandone l' operato e pronunciando, tra le altre cose, le seguenti frasi: "fate schifo, siete vergognosi". Per questo motivo gli veniva inflitta una penalità minore 2 (due) minuti per comportamento antisportivo ai sensi della Regola 39.2.i. del Regolamento Ufficiale di Gioco Tale giocatore si rifiutava tuttavia di recarsi in panca puniti e seguiva l' arbitro che cercava di allontanarsi dallo stesso, persistendo con l' atteggiamento irrispettoso e continuando a ripetere la frase "siete vergognosi". Per questo motivo, dopo l’ ennesimo invito a lui rivolto dal direttore di gara di astenersi da tale comportamento, gli veniva inflitta una ulteriore penalità di cattiva condotta (10 minuti) per abuso agli Ufficiali di gara ai sensi della Regola 39.4.i. del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, al De Toni Edgar va contestato innanzitutto un persistente atteggiamento di vibrata protesta, protrattosi anche successivamente alla comminazione della prima penalità minore ed inoltre l’ ingiustificato rifiuto di recarsi immediatamente nella panca delle penalità, aggravato anche dall’ avere cercato insistentemente il contatto con il direttore di gara, nonostante quest’ ultimo tentasse di allontanarsi.
    Tuttavia, in assenza di precedenti disciplinari specifici e constatato che la protesta, pur violenta, non è degenerata in espressioni direttamente lesive dell’ onore e della dignità dell’ arbitro, si ritiene di poter contenere l’ infliggenza sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Erwin De Nardin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 21.49 il predetto giocatore caricava un giocatore avversario che si trovava in posizione vulnerabile nei pressi dell' angolo della balaustra e si accingeva a recuperare il disco. 
    Il giocatore caricato veniva proiettato quindi contro la balaustra e vi sbatteva con forza la testa, mentre il giocatore che aveva commesso detto fallo si disinteressava del gioco e si poneva in posizione eretta e a testa alta quasi a gratificarsi della carica effettuata. Per questo motivo veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della Regola 41.3 e 41.5 del Regolamento Ufficiale di gioco 
    Conseguentemente alla situazione che si era venuta a creare, il giocatore n. 23 dell' Alleghe Hockey aggrediva il De Nardin Erwin, meritandosi tuttavia soltanto la comminazione di una penalità minore. 
    Ciò premesso, il fallo di carica alla balaustra, compiuto con violenza e repentinità, così da non consentire all’ avversario di approntare una qualunque condotta difensiva, unitamente al successivo comportamento antisportivo posto in essere dallo stesso De Nardin Erwin, che è parso vantarsi del grave fallo appena commesso, impongono al GUS la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    Nicola Soppelsa : dal rapporto arbitrale emerge che il giocatore che aveva subito la carica, ovvero il n. 5 dell' Alleghe Hockey (Soppelsa Nicola), dopo essersi rialzato, aggirava la mischia che si era creata, colpendo con entrambi i pugni al volto il giocatore che inizialmente lo aveva caricato, provocandogli così una fuoriuscita di sangue dal volto. 
    Per questo motivo gli veniva inflitta una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (20') per rissa ai sensi della Regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Inoltre gli venivano inflitti ulteriori 2 (due) minuti di penalità per comportamento antisportivo ai sensi della Regola 39, n.2, VI del Regolamento Ufficiale di Gioco, per avere rifiutato di recarsi subito in panca puniti e per avere pronunciato all’indirizzo del linesman incaricato di scortarlo alla panca medesima la seguente frase:  "che cazzo vuoi.. Ti aspetto la prossima volta"
    Ciò premesso, la violenta aggressione fisica perpetrata ai danni dell’ avversario non appare in alcun modo giustificabile, neppure per via del fallo di carica poco prima subito, tanto più in considerazione della perdita ematica lamentata dal De Nardin Erwin, conseguente ai violenti pugni ricevuti.
    Sotto il profilo disciplinare, la posizione del Soppelsa appare aggravata a fronte del comportamento antisportivo da esso assunto e ravvisabile nel rifiuto di raggiungere prontamente la panca dei puniti, nonché per via dell’ atteggiamento di protesta inscenata nei confronti del linesman.
    Ne consegue la comminazizone della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    Edgar De Toni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39.52 il predetto giocatore si rivolgeva all'arbitro criticandone l' operato e pronunciando, tra le altre cose, le seguenti frasi: "fate schifo, siete vergognosi". Per questo motivo gli veniva inflitta una penalità minore 2 (due) minuti per comportamento antisportivo ai sensi della Regola 39.2.i. del Regolamento Ufficiale di Gioco Tale giocatore si rifiutava tuttavia di recarsi in panca puniti e seguiva l' arbitro che cercava di allontanarsi dallo stesso, persistendo con l' atteggiamento irrispettoso e continuando a ripetere la frase "siete vergognosi". Per questo motivo, dopo l’ ennesimo invito a lui rivolto dal direttore di gara di astenersi da tale comportamento, gli veniva inflitta una ulteriore penalità di cattiva condotta (10 minuti) per abuso agli Ufficiali di gara ai sensi della Regola 39.4.i. del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, al De Toni Edgar va contestato innanzitutto un persistente atteggiamento di vibrata protesta, protrattosi anche successivamente alla comminazione della prima penalità minore ed inoltre l’ ingiustificato rifiuto di recarsi immediatamente nella panca delle penalità, aggravato anche dall’ avere cercato insistentemente il contatto con il direttore di gara, nonostante quest’ ultimo tentasse di allontanarsi.
    Tuttavia, in assenza di precedenti disciplinari specifici e constatato che la protesta, pur violenta, non è degenerata in espressioni direttamente lesive dell’ onore e della dignità dell’ arbitro, si ritiene di poter contenere l’ infliggenza sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Unterland Cavaliers.
    € 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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