Decisione n.GSP21071
Data: 2022-02-19
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/02/2022 relativo all'incontro (20047) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Cavalese (TN) il 17/02/2022 tra Valdifiemme HC (418) e Alleghe Hockey (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Dell'Osbel per Dell'Osbel : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32:15 il predetto giocatore, in ritardo sul gioco,
caricava con il gomito, all’altezza della testa, un avversario che, avendo poco prima passato il disco ad un suo compagno di squadra, non si aspettava di subire la carica in questione. Il giocatore colpito
andava a sbattere con la testa contro la balaustra, cadendo successivamente sulla pista ghiacciata.Il tesserato Dell’Osbel Riccardo, dopo avere commesso il fallo, immediatamente si avvicinava all’ avversario appena colpito,
scusandosi per l’accaduto.Al Dell’Osbel Riccardo veniva inflitta una
Penalità di Partita ai sensi della regola 48.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco (fallo di carica all’altezza della testa), con conseguente ritiro del cartellino.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito la carica veniva aiutato a rialzarsi e dopo avere saltato alcuni cambi,
riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare grave in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’ incolu= mità dell’ avversario.
Tuttavia,a parziale attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, va considerata l’immediata presa di coscienza da parte del tesserato in questione della pericolosità del fallo appena commesso, resa evidente dalle scuse immediatamente rivolte all’avversario.
Ne consegue che, anche in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda
squalifica possa essere contenuta in
2 (due) giornate di campionato. Motivazione:
Riccardo Dell'Osbel : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32:15 il predetto giocatore, in ritardo sul gioco,
caricava con il gomito, all’altezza della testa, un avversario che, avendo poco prima passato il disco ad un suo compagno di squadra, non si aspettava di subire la carica in questione. Il giocatore colpito
andava a sbattere con la testa contro la balaustra, cadendo successivamente sulla pista ghiacciata.Il tesserato Dell’Osbel Riccardo, dopo avere commesso il fallo, immediatamente si avvicinava all’ avversario appena colpito,
scusandosi per l’accaduto.Al Dell’Osbel Riccardo veniva inflitta una
Penalità di Partita ai sensi della regola 48.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco (fallo di carica all’altezza della testa), con conseguente ritiro del cartellino.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito la carica veniva aiutato a rialzarsi e dopo avere saltato alcuni cambi,
riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare grave in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’ incolu= mità dell’ avversario.
Tuttavia,a parziale attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, va considerata l’immediata presa di coscienza da parte del tesserato in questione della pericolosità del fallo appena commesso, resa evidente dalle scuse immediatamente rivolte all’avversario.
Ne consegue che, anche in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda
squalifica possa essere contenuta in
2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]