Decisione n.GSP21090
Data: 2022-03-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 09/03/2022 relativo all'incontro (20180) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Würth Arena (BZ) il 08/03/2022 tra Hockey Unterland Cavaliers (774) e HC Varese 1977 (743).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessio Piroso per Piroso : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore avviava una rissa nei pressi delle panche dei giocatori con un avversaro (Dobias Vojtech), persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di
1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria. per 1 giornate inflitte al giocatore
Vojtech Dobias per Dobias : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore avviava una rissa nei pressi delle panche dei giocatori con un avversario (Piroso Alessio), persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di
1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria. per 2 giornate inflitte al giocatore
Manuel Pichler per Pichler : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore,
uscendo dalla propria panca giocatori, si immischiava in una rissa già in atto tra altri giocatori, proseguendo l’alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere detto comportamento.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta come previsto dalle Regole 46.1 e 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, va osservato che l' abbandono da parte di un atleta dalla panca dei giocatori o delle penalità nel corso di un litigio sul campo di gara, rappresenta di per sè una violazione sanzionabile con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Nel caso di specie il predetto giocatore ha però anche partecipato attivamente alla rissa medesima, condotta, quest' ultima, punita con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Complessivamente, quindi, la sanzione disciplinare applicabile è quella della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato. per 2 giornate inflitte al giocatore
Marian Pallabazzer per Pallabazzer : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore,
uscendo dalla propria panca giocatori, si immischiava in una rissa già in atto tra altri giocatori, proseguendo l’alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere detto comportamento.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta come previsto dalle Regole 46.1 e 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, va osservato che l' abbandono da parte di un atleta dalla panca dei giocatori o delle penalità nel corso di un litigio sul campo di gara, rappresenta di per sè una violazione sanzionabile con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Nel caso di specie il predetto giocatore ha però anche partecipato attivamente alla rissa medesima, condotta, quest' ultima, punita con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Complessivamente, quindi, la sanzione disciplinare applicabile è quella della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato. per 1 giornate inflitte al giocatore
Adam Capannelli per Capannelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59:56 il predetto giocatore partecipava ad una rissa, non desistendo dal proprio proposito, nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara.
Veniva così punito con penalità maggiore (5 minuti) più penalità di di partita di cattiva condotta come previsto dalla Regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria. Motivazione:
Alessio Piroso : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore avviava una rissa nei pressi delle panche dei giocatori con un avversaro (Dobias Vojtech), persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di
1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria.Vojtech Dobias : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore avviava una rissa nei pressi delle panche dei giocatori con un avversario (Piroso Alessio), persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di
1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria.Manuel Pichler : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore,
uscendo dalla propria panca giocatori, si immischiava in una rissa già in atto tra altri giocatori, proseguendo l’alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere detto comportamento.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta come previsto dalle Regole 46.1 e 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, va osservato che l' abbandono da parte di un atleta dalla panca dei giocatori o delle penalità nel corso di un litigio sul campo di gara, rappresenta di per sè una violazione sanzionabile con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Nel caso di specie il predetto giocatore ha però anche partecipato attivamente alla rissa medesima, condotta, quest' ultima, punita con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Complessivamente, quindi, la sanzione disciplinare applicabile è quella della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.Marian Pallabazzer : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,56 il predetto giocatore,
uscendo dalla propria panca giocatori, si immischiava in una rissa già in atto tra altri giocatori, proseguendo l’alterco nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara intesi ad interrompere detto comportamento.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta come previsto dalle Regole 46.1 e 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, va osservato che l' abbandono da parte di un atleta dalla panca dei giocatori o delle penalità nel corso di un litigio sul campo di gara, rappresenta di per sè una violazione sanzionabile con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Nel caso di specie il predetto giocatore ha però anche partecipato attivamente alla rissa medesima, condotta, quest' ultima, punita con un minimo di 1 (una) giornata di squalifica.
Complessivamente, quindi, la sanzione disciplinare applicabile è quella della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.Adam Capannelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59:56 il predetto giocatore partecipava ad una rissa, non desistendo dal proprio proposito, nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara.
Veniva così punito con penalità maggiore (5 minuti) più penalità di di partita di cattiva condotta come previsto dalla Regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco,
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nella prossima stagione agonistica, anche in caso di cambio di società e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Unterland Cavaliers.
€ 200.00 () alla squadra HC Varese 1977.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
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