Under 19
Anno sportivo 2023-2024

8° Turno Andata - Palaghiaccio di Bressanone - Bressanone (BZ)

23060
22/10/2023
17:00
11 - 0
Ora d'inizio: 17:00
Ora di fine: 19:15
Team T1T2T3OTSO Finale
Brixen / Wipptal U19 24500 11
Padova / Zoldo U19 00000 0
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23027

    Data: 2023-10-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 22/10/2023 relativo all'incontro (23060) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Eishalle Brixen - Bressanone (BZ) il 22/10/2023 tra Brixen / Wipptal U19 (189) e Padova / Zoldo U19 (678).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Luca Simionato per Simionato dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 59:38, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra del Brixen/Wipptal U19, il giocatore nr. 13 OBERHUBER Fabian, nell’intento di raggiungere il compagno di squadra per il festeggiamento della rete appena realizzata dalla propria compagine e trovandosi al di fuori dall’area di porta avversaria, spingeva con le due mani, senza farlo cadere, il portiere del Padova/Zoldo U19 nr. 25 SIMIONATO Luca che, dopo alcuni secondi, metteva in atto una reazione forte e violenta, colpendo ripetutamente all’altezza della testa con il guanto a scudo lo stesso OBERHUBER.
    A questo punto al portiere del Padova/Zoldo veniva inflitta una penalità maggiore di 5 minuti più una penalità di partita per cattiva condotta (20 minuti) in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco “Rissa”.
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, l’aggressione contestata al giocatore SIMIONATO Luca appare gratuitamente violenta ad attuata con modalità idonee a mettere in pericolo l’incolumità dell’avversario, avendo il predetto utilizzato il guanto a scudo per colpire ripetutamente l’avversario, ritenuto “colpevole” di una spinta (cui non è conseguita neppure la caduta sul ghiaccio), causata dalla fretta di raggiungere e festeggiare il proprio compagno di squadra per il gol appena segnato.
    L’illecito comportamento deve pertanto ritenersi aggravato da “futili motivi” con conseguente aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile in 2 (due) giornate di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Fabian Oberhuber per Oberhuber dal rapporto arbitrale emerge che, subito dopo la comminazione della penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta inflitta al portiere SIMIONATO Luca della squadra Padova/Zoldo, a seguito dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’avversario OBERHUBER Fabian, il giocatore del Padova/Zoldo U19 nr. 97 SCHIAVON Tommaso avviava un alterco – a difesa del proprio portiere appena espulso - con l’OBERHUBER Fabian, interrotto da giudici di linea soltanto dopo ripetuti richiami intesi a far desistere i due contendenti e quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata.
    I sopra menzionati tesserati venivano puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per "Rissa".
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che la segnalata rissa, pur reiterata nonostante l’invito dei linesman a desistere ed interrotta soltanto quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata, non sia sfociata in comportamenti particolarmente violenti e che pertanto, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata di campionato, previsto dalla normativa di riferimento.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Tommaso Schiavon per Schiavon dal rapporto arbitrale emerge che, subito dopo la comminazione della penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta inflitta al portiere SIMIONATO Luca della squadra Padova/Zoldo, a seguito dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’avversario OBERHUBER Fabian, il giocatore del Padova/Zoldo U19 nr. 97 SCHIAVON Tommaso avviava un alterco – a difesa del proprio portiere appena espulso - con l’OBERHUBER Fabian, interrotto da giudici di linea soltanto dopo ripetuti richiami intesi a far desistere i due contendenti e quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata.
    I sopra menzionati tesserati venivano puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per "Rissa".
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che la segnalata rissa, pur reiterata nonostante l’invito dei linesman a desistere ed interrotta soltanto quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata, non sia sfociata in comportamenti particolarmente violenti e che pertanto, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata di campionato, previsto dalla normativa di riferimento.
    Motivazione:
    Luca Simionato dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 59:38, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra del Brixen/Wipptal U19, il giocatore nr. 13 OBERHUBER Fabian, nell’intento di raggiungere il compagno di squadra per il festeggiamento della rete appena realizzata dalla propria compagine e trovandosi al di fuori dall’area di porta avversaria, spingeva con le due mani, senza farlo cadere, il portiere del Padova/Zoldo U19 nr. 25 SIMIONATO Luca che, dopo alcuni secondi, metteva in atto una reazione forte e violenta, colpendo ripetutamente all’altezza della testa con il guanto a scudo lo stesso OBERHUBER.
    A questo punto al portiere del Padova/Zoldo veniva inflitta una penalità maggiore di 5 minuti più una penalità di partita per cattiva condotta (20 minuti) in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco “Rissa”.
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, l’aggressione contestata al giocatore SIMIONATO Luca appare gratuitamente violenta ad attuata con modalità idonee a mettere in pericolo l’incolumità dell’avversario, avendo il predetto utilizzato il guanto a scudo per colpire ripetutamente l’avversario, ritenuto “colpevole” di una spinta (cui non è conseguita neppure la caduta sul ghiaccio), causata dalla fretta di raggiungere e festeggiare il proprio compagno di squadra per il gol appena segnato.
    L’illecito comportamento deve pertanto ritenersi aggravato da “futili motivi” con conseguente aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile in 2 (due) giornate di campionato.
    Fabian Oberhuber dal rapporto arbitrale emerge che, subito dopo la comminazione della penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta inflitta al portiere SIMIONATO Luca della squadra Padova/Zoldo, a seguito dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’avversario OBERHUBER Fabian, il giocatore del Padova/Zoldo U19 nr. 97 SCHIAVON Tommaso avviava un alterco – a difesa del proprio portiere appena espulso - con l’OBERHUBER Fabian, interrotto da giudici di linea soltanto dopo ripetuti richiami intesi a far desistere i due contendenti e quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata.
    I sopra menzionati tesserati venivano puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per "Rissa".
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che la segnalata rissa, pur reiterata nonostante l’invito dei linesman a desistere ed interrotta soltanto quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata, non sia sfociata in comportamenti particolarmente violenti e che pertanto, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata di campionato, previsto dalla normativa di riferimento.
    Tommaso Schiavon dal rapporto arbitrale emerge che, subito dopo la comminazione della penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta inflitta al portiere SIMIONATO Luca della squadra Padova/Zoldo, a seguito dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’avversario OBERHUBER Fabian, il giocatore del Padova/Zoldo U19 nr. 97 SCHIAVON Tommaso avviava un alterco – a difesa del proprio portiere appena espulso - con l’OBERHUBER Fabian, interrotto da giudici di linea soltanto dopo ripetuti richiami intesi a far desistere i due contendenti e quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata.
    I sopra menzionati tesserati venivano puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per "Rissa".
    L’arbitro fa altresì presente che non vi è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che la segnalata rissa, pur reiterata nonostante l’invito dei linesman a desistere ed interrotta soltanto quando ormai entrambi i giocatori erano caduti sulla pista ghiacciata, non sia sfociata in comportamenti particolarmente violenti e che pertanto, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata di campionato, previsto dalla normativa di riferimento.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Brixen / Wipptal U19.
    € 52.00 () alla squadra Padova / Zoldo U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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