Under 19
Anno sportivo 2023-2024

16° Turno Andata - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

23123
20/12/2023
17:30
2 - 5
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:41
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano U19 11000 2
Juniorteams U19 31100 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23062

    Data: 2023-12-23

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 21/12/2023 relativo all'incontro (23123) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 20/12/2023 tra HC Eppan Appiano U19 (150) e Juniorteams U19 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessio Guerra per Guerra
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.28, predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore ed automatica PPCC in base alle regole 45.3 e 45.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco poichè colpiva un giocatore avversario all'altezza della testa con il gomito. Infatti, lo stesso vedendo passare un giocatore avversario dietro la propria porta, allargava il gomito per impedirgli di giocare il disco. Ma lo colpiva alla testa e lo faceva cadere rovinosamente sul ghiaccio. Si fa presente che il giocatore colpito rimaneva qualche istante sdraiato sulla pista. Inoltre riportava un ferita sulla fronte. Tale giocatore non riprendeva il gioco per il resto della partita. 
    L’arbitro fa altresì presente che non è stata inflitta la penalità di carica alla testa in quanto non è stata riscontrata la volontà di colpire al capo l'avversario.
    Ciò premesso, considerato che la condotta fallosa non è apparsa diretta a colpire l’avversario all’altezza della testa, circostanza che avrebbe comportato una sanzione disciplinare più grave, ma che comunque il fallo di “gomitata” ha prodotto conseguenze lesive ai danni dell’atleta colpito, ne consegue la comminazione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Alessio Guerra
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.28, predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore ed automatica PPCC in base alle regole 45.3 e 45.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco poichè colpiva un giocatore avversario all'altezza della testa con il gomito. Infatti, lo stesso vedendo passare un giocatore avversario dietro la propria porta, allargava il gomito per impedirgli di giocare il disco. Ma lo colpiva alla testa e lo faceva cadere rovinosamente sul ghiaccio. Si fa presente che il giocatore colpito rimaneva qualche istante sdraiato sulla pista. Inoltre riportava un ferita sulla fronte. Tale giocatore non riprendeva il gioco per il resto della partita. 
    L’arbitro fa altresì presente che non è stata inflitta la penalità di carica alla testa in quanto non è stata riscontrata la volontà di colpire al capo l'avversario.
    Ciò premesso, considerato che la condotta fallosa non è apparsa diretta a colpire l’avversario all’altezza della testa, circostanza che avrebbe comportato una sanzione disciplinare più grave, ma che comunque il fallo di “gomitata” ha prodotto conseguenze lesive ai danni dell’atleta colpito, ne consegue la comminazione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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