Decisione n.GSP 23001
Data: 2023-09-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 16/09/2023 relativo all'incontro (23277) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Arena Ritten - Renon (BZ) il 16/09/2023 tra Rittner Buam U16 (181) e Alps Ice Academy U16 - Blue (811).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Ivan Perez per Perez
Violazione art. 15.1 del Codice delle penalità
Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50.03 veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, poiché continuava un alterco con un giocatore della squadra avversaria, nonostante il richiamo dell'arbitro diretto ad interrompere tale illecita condotta.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico dei due litiganti e considerata altresì l'assenza di precedenti disciplinari contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato
per 1 giornate inflitte al giocatore
Jan Leoni per Leoni
Violazione art. 15.1 del Codice delle penalità
Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50.03 veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, poiché continuava un alterco con un giocatore della squadra avversaria, nonostante il richiamo dell'arbitro diretto ad interrompere tale illecita condotta.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico dei due litiganti e considerata altresì l'assenza di precedenti disciplinari contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato
Motivazione:
Ivan Perez Violazione art. 15.1 del Codice delle penalità
Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50.03 veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, poiché continuava un alterco con un giocatore della squadra avversaria, nonostante il richiamo dell'arbitro diretto ad interrompere tale illecita condotta.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico dei due litiganti e considerata altresì l'assenza di precedenti disciplinari contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato
Jan Leoni Violazione art. 15.1 del Codice delle penalità
Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50.03 veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, poiché continuava un alterco con un giocatore della squadra avversaria, nonostante il richiamo dell'arbitro diretto ad interrompere tale illecita condotta.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico dei due litiganti e considerata altresì l'assenza di precedenti disciplinari contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Rittner Buam U16.
€ 52.00 () alla squadra Alps Ice Academy U16 - Blue.
Il Giudice Sportivo
Franco
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