Decisione n.GSP 23034
Data: 2023-10-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 30/10/2023 relativo all'incontro (23444) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 29/10/2023 tra SV Kaltern Caldaro U14 (042) e HC Gherdeina U14 (466).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Tobias Pillon per Pillon
dal rapporto arbitrale emerge che il capitano del SV Kaltern Caldaro Pillon Tobias, al minuto 57.06, a gioco fermo, entrava nell'area dell'arbitro e contestava insistentemente una penalità appena assegnata al suo compagno di squadra Pernstich Raphael.
Inoltre agitava la mano davanti ai propri occhi, volendo fare intendere che il direttore di gara non aveva capito nulla, in tal modo denigrando l’operato dello stesso arbitro.
Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 39.4 comma 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta contestato al predetto giocatore appare veemente ed accompagnato da una gestualità plateale del tutto ingiustificata, che ha leso la dignità ed onorabilità del direttore di gara.
Considerata inoltre l’aggravante di avere commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dal ruolo di capitato della squadra di appartenenza, appare equa la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Nel contempo si invita la società a vigilare attentamente sulle condotte dei propri giovanissimi atleti, attivandosi al meglio affinchè gli stessi si abituino sin da subito a mantenere comportamenti rispettosi nei confronti di avversari, dirigenti e arbitri.
Motivazione:
Tobias Pillon dal rapporto arbitrale emerge che il capitano del SV Kaltern Caldaro Pillon Tobias, al minuto 57.06, a gioco fermo, entrava nell'area dell'arbitro e contestava insistentemente una penalità appena assegnata al suo compagno di squadra Pernstich Raphael.
Inoltre agitava la mano davanti ai propri occhi, volendo fare intendere che il direttore di gara non aveva capito nulla, in tal modo denigrando l’operato dello stesso arbitro.
Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 39.4 comma 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta contestato al predetto giocatore appare veemente ed accompagnato da una gestualità plateale del tutto ingiustificata, che ha leso la dignità ed onorabilità del direttore di gara.
Considerata inoltre l’aggravante di avere commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dal ruolo di capitato della squadra di appartenenza, appare equa la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Nel contempo si invita la società a vigilare attentamente sulle condotte dei propri giovanissimi atleti, attivandosi al meglio affinchè gli stessi si abituino sin da subito a mantenere comportamenti rispettosi nei confronti di avversari, dirigenti e arbitri.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]