Decisione n.GSP 23038
Data: 2023-11-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 01/11/2023 relativo all'incontro (23447) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 03/11/2023 tra SV Kaltern Caldaro U14 (042) e Asiago Junior 1935 U14 (684).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Marin per Marin
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.00, dopo aver caricato in modo corretto un avversario, veniva colpito da altro avversario (Pernstich Raphael) con il corpo e con le mani all'altezza della testa.
Ne nasceva una rissa con il giocatore che lo aveva colpito.
Entrambi i giocatori venivano, quindi, puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Raphael Pernstich per Pernstich
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.00, spingeva con il corpo e con le mani all'altezza della testa un giocatore avversario (Marin Lorenzo) che aveva caricato, in modo corretto, un suo compagno di squadra.
Ne nasceva una rissa con il giocatore colpito.
Entrambi i giocatori venivano, quindi, puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, avendo il Pernstich aggredito senza ragione e giustificazione alcuna l'avversario Marin Lorenzo, provocandone la violenta reazione, si ritiene equa la comminazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato.
Motivazione:
Lorenzo Marin Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.00, dopo aver caricato in modo corretto un avversario, veniva colpito da altro avversario (Pernstich Raphael) con il corpo e con le mani all'altezza della testa.
Ne nasceva una rissa con il giocatore che lo aveva colpito.
Entrambi i giocatori venivano, quindi, puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
Raphael Pernstich Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.00, spingeva con il corpo e con le mani all'altezza della testa un giocatore avversario (Marin Lorenzo) che aveva caricato, in modo corretto, un suo compagno di squadra.
Ne nasceva una rissa con il giocatore colpito.
Entrambi i giocatori venivano, quindi, puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, avendo il Pernstich aggredito senza ragione e giustificazione alcuna l'avversario Marin Lorenzo, provocandone la violenta reazione, si ritiene equa la comminazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U14.
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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