Decisione n.GSP 23107
Data: 2024-02-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 10/02/2024 relativo all'incontro (24697) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Forum Latsch - Laces (BZ) il 10/02/2024 tra AHC Vinschgau Eisfix (559) e HC Cadore (029).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Marco Vettor per Vettor
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.51, il predetto giocatore, trovandosi circa all’altezza della linea blu della zona di difesa della squadra di casa, con l’azione che si stava sviluppando nell’opposta zona d’attacco, veniva trattenuto da un avversario (# 7 POHL Andreas punito con una penalità minore per il fallo di trattenuta) e quindi, al fine di liberarsi dalla stretta, sferrava volontariamente e con violenza un calcio al predetto avversario all’altezza dei pattini, facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
L’arbitro segnala che il giocatore colpito non evidenziava lesioni apparenti conseguenti all’azione fallosa subita.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita per attiva condotta ai sensi della regola 49.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata al predetto giocatore è astrattamente punita con un minimo di 4 giornate di squalifica.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il calcio è stato sferrato, pur con violenza, ma sui pattini dell’avversario e quindi su una parte del corpo adeguatamente protetta, che il giocatore colpito non ha riportato conseguenze lesive apparenti e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari specifici addebitabili, questo GUS ritiene giustificata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente diminuzione della sanzione base, e per l’effetto dispone la comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Marco Vettor Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.51, il predetto giocatore, trovandosi circa all’altezza della linea blu della zona di difesa della squadra di casa, con l’azione che si stava sviluppando nell’opposta zona d’attacco, veniva trattenuto da un avversario (# 7 POHL Andreas punito con una penalità minore per il fallo di trattenuta) e quindi, al fine di liberarsi dalla stretta, sferrava volontariamente e con violenza un calcio al predetto avversario all’altezza dei pattini, facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
L’arbitro segnala che il giocatore colpito non evidenziava lesioni apparenti conseguenti all’azione fallosa subita.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita per attiva condotta ai sensi della regola 49.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata al predetto giocatore è astrattamente punita con un minimo di 4 giornate di squalifica.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il calcio è stato sferrato, pur con violenza, ma sui pattini dell’avversario e quindi su una parte del corpo adeguatamente protetta, che il giocatore colpito non ha riportato conseguenze lesive apparenti e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari specifici addebitabili, questo GUS ritiene giustificata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente diminuzione della sanzione base, e per l’effetto dispone la comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Cadore.
Il Giudice Sportivo
Franco
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