IHL
Anno sportivo 2023-2024

4° Turno Andata - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

24725
25/01/2024
20:00
4 - 5
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 21:05
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 11200 4
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 22100 5
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23094

    Data: 2024-01-29

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 25/01/2024 relativo all'incontro (24725) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 25/01/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Andreas Thaler per Thaler
    Dal rapporto arbitrale emerge che a fine partita il predetto tesserato (numero tesserino 404409) con la qualifica di vice presidente della società HC Eppan, prima batteva i pugni animatamente sulla porta della panca puniti e in un secondo momento apriva la porta per inveire verso un ufficiale di gara, facendo gesti blasfemi e plateali e urlando qualcosa in lingua tedesca che il direttore di gara non riusciva a capire.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato appare disciplinarmente rilevante ed aggravato dal ruolo di responsabilità ricoperto dal predetto tesserato in senno alla propria società.
    Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

    Motivazione:
    Andreas Thaler
    Dal rapporto arbitrale emerge che a fine partita il predetto tesserato (numero tesserino 404409) con la qualifica di vice presidente della società HC Eppan, prima batteva i pugni animatamente sulla porta della panca puniti e in un secondo momento apriva la porta per inveire verso un ufficiale di gara, facendo gesti blasfemi e plateali e urlando qualcosa in lingua tedesca che il direttore di gara non riusciva a capire.
    Ciò premesso, il comportamento segnalato appare disciplinarmente rilevante ed aggravato dal ruolo di responsabilità ricoperto dal predetto tesserato in senno alla propria società.
    Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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