Decisione n.GSP 23135
Data: 2024-03-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/03/2024 relativo all'incontro (24922) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palghiaccio Drio le Rive - Feltre (BL) il 05/03/2024 tra HC Feltreghiaccio (525) e HCMV Varese Hockey (795).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Andrea Schina per Schina
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 34.56, il giocatore SCHINA Andrea caricava in maniera scomposta un giocatore avversario alzando il gomito e colpendolo in volto. Veniva così punto con penalità maggiore (5') per gomitata + P.P.C.C. ai sensi della regola 45.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco. L’arbitro fa presente che il giocatore caricato riportava una ferita al setto nasale con perdita di sangue e non riprendeva più il gioco in quanto il medico presente preferiva tenerlo in osservazione, considerato lo stato di stordimento.
Viene altresì segnalato che dal pubblico veniva usato un fischietto, simile a quello degli arbitri, che interferiva con il gioco. Dopo un annuncio dato per microfono da parte della dirigenza della squadra di casa, su invito degli arbitri, l'episodio non si ripeteva più per tutto il resto della partita.
Ciò premesso, la carica sopra descritta appare violenta, nonché attuata con modalità tali (gomito alto) da risultare idonea a causare conseguenze lesive gravi all’avversario colpito, risultato infatti non più in grado di riprendere il gioco.
Al tesserato SCHINA è poi contestabile la recidiva specifica e reiterata (GSP23081 dd.10.01.2024), con conseguente aumento di pena ai sensi dell’art. 56, n. 2, lett. a), b) e d) del Regolamento di Giustizia.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato, di cui 2 (due) quale pena base ed 1 (una) ai sensi della contestata recidiva, da scontarsi, per un’eventuale parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di società e/o categoria.
Motivazione:
Andrea Schina Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 34.56, il giocatore SCHINA Andrea caricava in maniera scomposta un giocatore avversario alzando il gomito e colpendolo in volto. Veniva così punto con penalità maggiore (5') per gomitata + P.P.C.C. ai sensi della regola 45.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco. L’arbitro fa presente che il giocatore caricato riportava una ferita al setto nasale con perdita di sangue e non riprendeva più il gioco in quanto il medico presente preferiva tenerlo in osservazione, considerato lo stato di stordimento.
Viene altresì segnalato che dal pubblico veniva usato un fischietto, simile a quello degli arbitri, che interferiva con il gioco. Dopo un annuncio dato per microfono da parte della dirigenza della squadra di casa, su invito degli arbitri, l'episodio non si ripeteva più per tutto il resto della partita.
Ciò premesso, la carica sopra descritta appare violenta, nonché attuata con modalità tali (gomito alto) da risultare idonea a causare conseguenze lesive gravi all’avversario colpito, risultato infatti non più in grado di riprendere il gioco.
Al tesserato SCHINA è poi contestabile la recidiva specifica e reiterata (GSP23081 dd.10.01.2024), con conseguente aumento di pena ai sensi dell’art. 56, n. 2, lett. a), b) e d) del Regolamento di Giustizia.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato, di cui 2 (due) quale pena base ed 1 (una) ai sensi della contestata recidiva, da scontarsi, per un’eventuale parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di società e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HCMV Varese Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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