Serie A ITAS CUP
Anno Sportivo 2014-2015

26°Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

2556
30/12/2014
20:30
5 - 3
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice 12200 5
Milano Rossoblu 12000 3
  • Foglio gara
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP14106

    Data: 2015-01-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 31/12/2014 relativo all'incontro (2556) di Campionato Nazionale Maschile Serie "A" disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 30/12/2014 tra HC Valpellice Bodino Engineering (693) e HC Milano Rossoblu (604).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 6 giornate inflitte al giocatore Luca Frigo per Frigo : dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 46:01 il giocatore Luca FRIGO, in violazione della regola 123 parafrafo III del nuovo Regol. Uff. di Gioco, caricava da tergo un giocatore avversario mandandolo ad urtare violentemente con il capo contro la balaustra. Il giocatore perdeva i sensi e veniva trasportato in barella fuori dal campo. In seguito riprendeva conoscenza ma non era più in grado di proseguire a giocare. La pericolosità del gesto e la gravità delle conseguenze inducono questo giudice ad applicare la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica, ai sensi dell’art. 12.1.2 del Codice delle Penalità. Sanzione che dev’essere ulteriormente aumentata, per l’effetto dell’art. 50, c. 2, del Regolamento di Giustizia, di 1 (una) giornata di squalifica stante la recidiva specifica e infraquinquennale (precedente della medesima indole commessa nel corso del corrente campionato) nella quale è incorso il giocatore responsabile del fatto contestato.
    Motivazione:
    Luca Frigo : dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 46:01 il giocatore Luca FRIGO, in violazione della regola 123 parafrafo III del nuovo Regol. Uff. di Gioco, caricava da tergo un giocatore avversario mandandolo ad urtare violentemente con il capo contro la balaustra. Il giocatore perdeva i sensi e veniva trasportato in barella fuori dal campo. In seguito riprendeva conoscenza ma non era più in grado di proseguire a giocare. La pericolosità del gesto e la gravità delle conseguenze inducono questo giudice ad applicare la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica, ai sensi dell’art. 12.1.2 del Codice delle Penalità. Sanzione che dev’essere ulteriormente aumentata, per l’effetto dell’art. 50, c. 2, del Regolamento di Giustizia, di 1 (una) giornata di squalifica stante la recidiva specifica e infraquinquennale (precedente della medesima indole commessa nel corso del corrente campionato) nella quale è incorso il giocatore responsabile del fatto contestato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Valpellice.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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