Decisione n.GSP16162
Data: 2017-03-01
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/02/2017 relativo all'incontro (6592) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 26/02/2017 tra HC Varese (548) e HC Eppan Appiano (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Privitera per Privitera
al minuto 45.35 il giocatore n°88 Privitera Riccardo della squadra Hc Varese veniva punito con una penalità par= tita di cattiva condotta poichè durante l'interruzione di gioco proferiva parole offensive al direttore di gara e mentre di recava alla panca puniti continuva a rivolgersi al capo arbitro con la seguente frase: "sei sempre la solita m..da" e applaudiva in direzione degli ufficiali di gara, mentre veniva allontanato dal campo spintonava ed aggrediva fi= sicamente e verbalmente i linesman che lo stavano accompagnando fuori dal campo.
“Posta l’indubbia gravità del comportamento assunto dal giocatore Privitera Riccardo, ritiene tuttavia questo Giu= dice Sportivo che l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei due linesman sia da inquadrarsi come manifesta= zione estrema del comportamento ingiurioso assunto poco prima nei confronti del referee e non costituisca quindi un tentativo di aggressione fisica nei confronti dei suddetti arbitri.
Ad una tale conclusione è possibile giungere, considerando che lo stesso direttore di gara ha comminato la pe= nalità partita di cattiva condotta in base all’art. 116 paragrafo IV del Regol. Uff. di gioco, che appunto punisce le ingiurie indirizzate all’ufficiale di gara e non anche l’aggressione nei confronti della persona.
La norma applicabile, nel caso de quo, è quindi l’art. 9.2.6 del Codice delle Penalità e la sanzione ritenuta equa, stante la reiterazione del comportamento offensivo e l’inaccettabile atteggiamento minaccioso assunto dal Privi= tera Riccardo, è quella della squalifica per 4 (quattro) giornate”.
Motivazione:
Riccardo Privitera al minuto 45.35 il giocatore n°88 Privitera Riccardo della squadra Hc Varese veniva punito con una penalità par= tita di cattiva condotta poichè durante l'interruzione di gioco proferiva parole offensive al direttore di gara e mentre di recava alla panca puniti continuva a rivolgersi al capo arbitro con la seguente frase: "sei sempre la solita m..da" e applaudiva in direzione degli ufficiali di gara, mentre veniva allontanato dal campo spintonava ed aggrediva fi= sicamente e verbalmente i linesman che lo stavano accompagnando fuori dal campo.
“Posta l’indubbia gravità del comportamento assunto dal giocatore Privitera Riccardo, ritiene tuttavia questo Giu= dice Sportivo che l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei due linesman sia da inquadrarsi come manifesta= zione estrema del comportamento ingiurioso assunto poco prima nei confronti del referee e non costituisca quindi un tentativo di aggressione fisica nei confronti dei suddetti arbitri.
Ad una tale conclusione è possibile giungere, considerando che lo stesso direttore di gara ha comminato la pe= nalità partita di cattiva condotta in base all’art. 116 paragrafo IV del Regol. Uff. di gioco, che appunto punisce le ingiurie indirizzate all’ufficiale di gara e non anche l’aggressione nei confronti della persona.
La norma applicabile, nel caso de quo, è quindi l’art. 9.2.6 del Codice delle Penalità e la sanzione ritenuta equa, stante la reiterazione del comportamento offensivo e l’inaccettabile atteggiamento minaccioso assunto dal Privi= tera Riccardo, è quella della squalifica per 4 (quattro) giornate”.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Varese 1977.
Il Giudice Sportivo
Franco
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