Under 16
Anno Sportivo 2016-2017

4° Turno Ritorno - Würth Arena - Egna (BZ)

8056
04/03/2017
15:00
7 - 4
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Juniorteams U16 07000 7
HC Merano Junior U16 20200 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16186

    Data: 2017-03-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 05/03/2017 relativo all'incontro (8056) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Wurt Arena (BZ) il 04/03/2017 tra JT Ora/Egna U16 (157) e HC Merano Junior U16 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Inibizione ad attività federale per 0 giornate inflitte al giocatore Ferdinando Zerbetto per Zerbetto : dal rapporto arbitrarle emerge il sig. Zerbetto Ferdinando, tesserato per la società S.C. Auer-Ora, con la qualifica di socio ausiliario, mentre dalla tribuna assisteva all’incontro, offendeva ripetutamente i due ufficiali di gara e, gesticolando ed urlando, pronunciava in particolare le seguenti frasi: “ Siete scandalosi ! Siete delle merde ! Fate schifo, vergognatevi ! Siete la vera e propria vergogna di questo sport ! Sempre gli stessi imbecilli e rovina–partite siete, rovinate la partita, rovinate il campionato, rovinate tutto lo sport ! Cercatevi un’altra occupazione, che qua fate solo schifo !” 
    In qualche occasione, il sig. Zerbetto abbinava le frasi ingiuriose al nominativo degli arbitri, come ad esempio nei seguenti casi: “Wiest fai schifo, sei una merda ! Sei il solito rovina – partite, Wiest ! “ e ancora: “Pace svegliati! Ti devi solo vergognare Pace da quanto fai schifo !” .
    Gli arbitri fanno altresì presente che, a loro giudizio, il comportamento irriguardoso del predetto tesserato inci= deva, nel corso della partita, sul comportamento dei giocatori della squadra di casa, composta da ragazzi mino= renni, inducendoli ad emulare il loro dirigente e ad assumere, quindi, atteggiamenti antisportivi sia nei confronti dei direttori di gara, sia verso i giocatori avversari, come dimostra il foglio di arbitraggio, sul quale risultano anno= tate le numerose penalità inflitte loro.
    Ciò detto, il comportamento del tesserato Zerbetto appare gravemente lesivo della dignità, decoro, prestigio ed autorevolezza non soltanto dei due direttori di gara interessati ma, ai sensi dell’art. 11 Reg. di Giustizia, dello stesso Organo Federale di appartenenza (G.a.h.g.) e quindi dell’intera categoria arbitrale, a fronte della reitera= zione delle offese, continuate per tutto l’arco dell’incontro, pronunciate sempre ad alta voce, in modo da poter essere udite distintamente anche dal pubblico presente sugli spalti, nonché da giocatori e dirigenti delle due squadre in gara.
    Tale illecito comportamento appare anche aggravato, oltrechè in virtù della qualifica di socio ausiliario rivestita dall’incolpato in seno alla società S.C Auer-Ora (art.50, n.1, lett.a Reg. Giust.), anche ai sensi dell’art. 50, n.1, lett. c) stesso regolamento, essendo risultato idoneo ad indurre i giocatori della squadra dell'H.C. Ora - Egna ad assumere essi stessi atteggiamenti antisportivi nei confronti di arbitri ed avversari. Trattandosi, poi, di atleti anco= ra minorenni e quindi facilmente inclini all’emulazione del comportamento degli adulti, a maggior ragione se, co= me nel caso in questione, l’adulto è una persona di sicuro riferimento nell’ambito societario, l’illecito commesso appare di ancora maggiore gravità.
    Ciò premesso, quantificata la pena base in mesi 6 (sei) di sospensione, in relazione alla violazione degli artt.1, n.2 e 11 del Regol. di Giustizia, applicato l’aumento di pena di ulteriori mesi 3 (tre) per effetto delle due circostanze aggravanti contestate, questo Giudice Sportivo ritiene equa, in applicazione dei criteri di cui all’ art. 49, n.1 del Regol. di Giustizia, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per complessivi mesi 9 dalla data di pubblicazione della presente decisione, ovvero sino al 22 dicembre 2017.
    Motivazione:
    Ferdinando Zerbetto : dal rapporto arbitrarle emerge il sig. Zerbetto Ferdinando, tesserato per la società S.C. Auer-Ora, con la qualifica di socio ausiliario, mentre dalla tribuna assisteva all’incontro, offendeva ripetutamente i due ufficiali di gara e, gesticolando ed urlando, pronunciava in particolare le seguenti frasi: “ Siete scandalosi ! Siete delle merde ! Fate schifo, vergognatevi ! Siete la vera e propria vergogna di questo sport ! Sempre gli stessi imbecilli e rovina–partite siete, rovinate la partita, rovinate il campionato, rovinate tutto lo sport ! Cercatevi un’altra occupazione, che qua fate solo schifo !” 
    In qualche occasione, il sig. Zerbetto abbinava le frasi ingiuriose al nominativo degli arbitri, come ad esempio nei seguenti casi: “Wiest fai schifo, sei una merda ! Sei il solito rovina – partite, Wiest ! “ e ancora: “Pace svegliati! Ti devi solo vergognare Pace da quanto fai schifo !” .
    Gli arbitri fanno altresì presente che, a loro giudizio, il comportamento irriguardoso del predetto tesserato inci= deva, nel corso della partita, sul comportamento dei giocatori della squadra di casa, composta da ragazzi mino= renni, inducendoli ad emulare il loro dirigente e ad assumere, quindi, atteggiamenti antisportivi sia nei confronti dei direttori di gara, sia verso i giocatori avversari, come dimostra il foglio di arbitraggio, sul quale risultano anno= tate le numerose penalità inflitte loro.
    Ciò detto, il comportamento del tesserato Zerbetto appare gravemente lesivo della dignità, decoro, prestigio ed autorevolezza non soltanto dei due direttori di gara interessati ma, ai sensi dell’art. 11 Reg. di Giustizia, dello stesso Organo Federale di appartenenza (G.a.h.g.) e quindi dell’intera categoria arbitrale, a fronte della reitera= zione delle offese, continuate per tutto l’arco dell’incontro, pronunciate sempre ad alta voce, in modo da poter essere udite distintamente anche dal pubblico presente sugli spalti, nonché da giocatori e dirigenti delle due squadre in gara.
    Tale illecito comportamento appare anche aggravato, oltrechè in virtù della qualifica di socio ausiliario rivestita dall’incolpato in seno alla società S.C Auer-Ora (art.50, n.1, lett.a Reg. Giust.), anche ai sensi dell’art. 50, n.1, lett. c) stesso regolamento, essendo risultato idoneo ad indurre i giocatori della squadra dell'H.C. Ora - Egna ad assumere essi stessi atteggiamenti antisportivi nei confronti di arbitri ed avversari. Trattandosi, poi, di atleti anco= ra minorenni e quindi facilmente inclini all’emulazione del comportamento degli adulti, a maggior ragione se, co= me nel caso in questione, l’adulto è una persona di sicuro riferimento nell’ambito societario, l’illecito commesso appare di ancora maggiore gravità.
    Ciò premesso, quantificata la pena base in mesi 6 (sei) di sospensione, in relazione alla violazione degli artt.1, n.2 e 11 del Regol. di Giustizia, applicato l’aumento di pena di ulteriori mesi 3 (tre) per effetto delle due circostanze aggravanti contestate, questo Giudice Sportivo ritiene equa, in applicazione dei criteri di cui all’ art. 49, n.1 del Regol. di Giustizia, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per complessivi mesi 9 dalla data di pubblicazione della presente decisione, ovvero sino al 22 dicembre 2017.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]