Under 19
Anno Sportivo 2016-2017

9° Turno - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

8105
19/03/2017
13:00
1 - 2
Ora d'inizio: 13:00
Ora di fine: 15:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Kaltern / Ritten U19 00100 1
Cortina / Alleghe U19 00200 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16181

    Data: 2017-03-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 20/03/2017 relativo all'incontro (8105) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Caldaro (BZ) il 19/03/2017 tra SV Kaltern Caldaro U19 (042) e SG Cortina U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Giovanni Reffo per Reffo al minuto 16.09 veniva punito con una penalità maggiore più – automaticamente – penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco, in quanto continuava un alterco con un giocatore sdraiato sulla pista ghiacciata, nonostante il direttore di gara gli avesse più volte intimato di desistere da tale azione fallosa.
    Ammonizione con diffida per 0 giornate inflitte al giocatore Luca De Dona' per De Dona' al minuto 47.34 veniva punito con una penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 116 paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco in quanto, protestando animatamente avverso una decisione arbitrale, pronunciava la seguente frase: “Vergognati, sei scarso, non sei in grado di fischiare nemmeno le Under 8 !”
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Patrick Tomasini per Tomasini al minuto 49.28 veniva punito con una penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 116 paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco in quanto, riferendosi all’arbitro, pronunciava, ad alta voce, la seguente frase: “ Vergognati, sei un venduto !”
    A differenza dell’episodio contestato al giocatore De Donà, va segnalato, nel caso de quo, il carattere offensivo della frase pronunciata dal Tomasini, per via del termine “venduto” in essa contenuto, idoneo ad insinuare la corruttibilità del direttore di gara. Peraltro, avendo l’arbitro inquadrato l’episodio nell’ambito della mera protesta (art. 116 III Reg.Uff. di gioco) e non – come avrebbe potuto - nella fattispecie ben più grave dell’ingiuria (stesso articolo, ma IV punto), ne consegue l’applicabilità dell’art. 9.1 del codice delle penalità, in luogo del più grave art. 9.2.6. stesso codice, con conseguente inflizione della squalifica per una sola giornata di campionato.

    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Enrico Frescura per Frescura al minuto 53.40 caricava da tergo un avversario contro la balaustra, nei pressi della cabina assegnata ai cronometristi. Veniva così punito, ai sensi della regola 123 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco, con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (2’ + 10’).
    Motivazione:
    Giovanni Reffo al minuto 16.09 veniva punito con una penalità maggiore più – automaticamente – penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco, in quanto continuava un alterco con un giocatore sdraiato sulla pista ghiacciata, nonostante il direttore di gara gli avesse più volte intimato di desistere da tale azione fallosa.
    Luca De Dona' al minuto 47.34 veniva punito con una penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 116 paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco in quanto, protestando animatamente avverso una decisione arbitrale, pronunciava la seguente frase: “Vergognati, sei scarso, non sei in grado di fischiare nemmeno le Under 8 !”
    Patrick Tomasini al minuto 49.28 veniva punito con una penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 116 paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco in quanto, riferendosi all’arbitro, pronunciava, ad alta voce, la seguente frase: “ Vergognati, sei un venduto !”
    A differenza dell’episodio contestato al giocatore De Donà, va segnalato, nel caso de quo, il carattere offensivo della frase pronunciata dal Tomasini, per via del termine “venduto” in essa contenuto, idoneo ad insinuare la corruttibilità del direttore di gara. Peraltro, avendo l’arbitro inquadrato l’episodio nell’ambito della mera protesta (art. 116 III Reg.Uff. di gioco) e non – come avrebbe potuto - nella fattispecie ben più grave dell’ingiuria (stesso articolo, ma IV punto), ne consegue l’applicabilità dell’art. 9.1 del codice delle penalità, in luogo del più grave art. 9.2.6. stesso codice, con conseguente inflizione della squalifica per una sola giornata di campionato.

    Enrico Frescura al minuto 53.40 caricava da tergo un avversario contro la balaustra, nei pressi della cabina assegnata ai cronometristi. Veniva così punito, ai sensi della regola 123 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco, con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (2’ + 10’).


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Kaltern / Ritten U19.
    € 52.00 () alla squadra Cortina / Alleghe U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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