Under 19
Anno Sportivo 2017-2018

1° Turno - Arena Ritten - Palazzetto 30x60 - Renon/Ritten (BZ)

8865
10/09/2017
16:30
-
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Rittner Buam U19
Alleghe Hockey U19
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17002

    Data: 2017-09-16

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 10/09/2017 relativo all'incontro (8865) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Arena Ritten (BZ) il 10/09/2017 tra Rittner Buam U19 (181) e Alleghe Hockey U19 (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Ammonizione con diffida per 0 giornate inflitte al giocatore Adam Giacomuzzi per Giacomuzzi dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, si recava nella panca dei puniti e in segno di protesta sbatteva violentemente il bastone contro il vetro di protezione. Gl venivano cosi inflitti 10 minuti di p.c.c. ai sensi della regola n. 116 III n. 5 del Regol. Uff. di gioco.

    Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Maximilian Prast per Prast dal rapporto arbitrale (e relativo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo), emerge che al minuto 59.50, dopo che la squadra ospite aveva segnato la quarta marcatura e mentre l' autore del goal, unitamente ad un compagno di squadra, esultava nei pressi della panchina della squadra del Ritten Sport, una persona in abiti civili, che sostava - non autorizzata - nella panca della squadra di casa e che veniva successivamente identificata con il nome di Prast Maximilian, tesserato con la qualifica di atleta per la società Ritten Sport, afferrava un giocatore della società Alleghe Hockey per il casco, spingendolo (e facendolo cadere) con violenza sulla pista ghiacciata.
    Il Prast Maximilian veniva cosi sanzionato con una penalità di partita.
    Successivamente, terminato l' incontro, il Prast Maximilian si recava, accompagnato dal padre, anch' egli tesserato per la squadra di casa, nello spogliatoio degli arbitri per scusarsi dell' accaduto e riconoscere la propria responsabilità in ordine al gesto scon siderato compiuto.
    Ciò premesso, prima di analizzare sotto il profilo disciplinare il descritto comportamento, va puntualizzato che nei confronti del tesserato in questione, in quanto presente sulla panca dei giocatori "in abiti civili", l' arbitro non avrebbe dovuto applicare il Regol. Uff. di gioco e quindi comminare la penalità di partita, ma limitarsi a segnalare il fatto al Giudice Sportivo per le determinazioni del caso.
    Le sanzioni previste dal Regol. Uff. di gioco (penalità di partita ed altre), sono infatti irrogabili dal direttore di gara soltanto nei confronti di giocatori ed allenatori nell' esercizio dell' attività agonistica, impegnati quindi nella competizione sportiva in corso, essendo anche stati preventivamente indicati sul foglio di arbitraggio.
    Và altresi precisato che detto tesserato non avrebbe dovuto e potuto sostare in panchina, essendo consentito alla medesima soltanto a giocatori in divisa e a non più di otto addetti alla squadra, come espressamente dispone la regola n. 9 del Regol. Uff. di gioco.
    Il compito di vigilare sulla presenza di soggetti non autorizzati sulla pista ghiacciata, di cui, in base alla regola n. 9 citata, è considerata parte anche la panca dei giocatori, e naturalmente dall' arbitro che quindi, nel caso in questione avrebbe dovuto - una volta avvedutosi della presenza del Prast Maximilian - immediatamente invitarlo ad allontanarsi dal campo di gara.
    Ciò posto, appare evidente la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore in questione, da ritenersi violento ed antisportivo, ai sensi e per gli effetti  dall' Art. 1, comma 2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente censurabile sotto il profilo disciplinare.
    E' contestabile, poi, a suo carico una duplice aggravante:
    a) quella dell' aver indotto, attraverso il proprio illecito comportamento, un avversario (Dall' Agnol Matteo) a violare , a propria volta, la normativa vigente, attraverso un pur deprecabile tentativo di vendicare l' aggressione subita al compagno di squadra;
    b) quello dell' aver agito per futili motivi, avendo reagito in maniera abnorme ed antisportiva all' esultanza degli avversari per il goal appena segnato.
    Nella quantificazione della pena occorre però tenere conto, a parziale attenuazione, del ravvedimento manifestato nel post-partita dal Prast Maximilian, concretizzatosi con le scuse sincere e ripetute porte ai direttori di gara, alla presenza del proprio genitore e, soprattutto , nel riconoscimento spontaneo della propria piena responsabilità per lo sconsiderato gesto.
    In sintesi, quantificata la sanzione base in giornate 3 (tre) di squalifica, ritenuta prevalente la circostanza attenuante citata sulle aggravanti contestate e conseguentemente applicata la diminuzione dell' infliggenda pena nella misura di 1/3 ai sensi dell' Art. 53 del Regol. di Giustizia, questo Giudice Sportivo ritiene equa una sanzione finale di 2 (due) giornate di squalifica.

    Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Nicola Soppelsa per Soppelsa occorre premettere che l' invalidazione della partita e la conseguente non omologazione del risultato di gara conseguito sul campo, non incidono sui provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara nel corso dell' incontro, che sono pertanto da ritenersi validi ed efficaci, ai fini delle ulteriori determinazioni sanzionatorie da parte di questo Giudice Sportivo.
    Ciò detto, dal rapporto arbitrale si evidenzia che il giocatore in questione, al minuto 18.23, veniva punito con una penalità minore piu' 10 minuti di p.c.c. per aver caricato un avversario all' altezza della testa. Non essendo state segnalate dall' arbitro conseguenze lesive ai danni  del giocatore colpito ed essendo stato il Soppelsa Nicola sanzionato con la penalità piu' lieve tra quelle contemplate dalla norma violata (regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco), si ritiene equo infliggere 1 (una) giornata di squalifica ai sensi del combinato disposto degli Art.li 124 del Regol. Uff. di gioco e 26 del Regol. di Giustizia.
    In seguito, al minuto 32.14, lo stesso giocatore veniva punito con una seconda p.c.c. (10 minuti) per aver bestemmiato all' indirizzo dell' arbitro, in segno di protesta, in quanto quest' ultimo non avrebbe tempestivamente  interrotto il gioco, dopo che il portiere della squadra agordina era stato colpito sulla maschera da un disco scagliato da un avversario.
    La sanzione dell' ammonizione con diffida che dovrebbe conseguire all' infrazione commessa, deve peraltro ritenersi assorbita nella pena piu' grave della squalifica, come sopra già inflitta, ma manterrà comunque valenza per il futuro, ai fini dell' aumento di pena a fronte di una eventuale recidiva.
    Infine, al giocatore va inflitta un' ulteriore giornata di squalifica per effetto  della doppia p.c.c. (due volte 10 minuti), rimediata nel corso della medesima partita e che - come ampiamente già precisato - avrebbe dovuto comportare - automaticamente - la comminazione di una P.P.C.C. (che l' arbitro, invece, per errore tecnico, come detto sopra, non ha inflitto), con allontanamento definitivo del giocatore dal campo di gara per il resto dell' incontro.


    Ammonizione con diffida per 0 giornate inflitte al giocatore Matteo Dall'agnol per Dall'agnol a seguito dell' aggressione subita dal proprio compagno di squadra, entrava nella panchina avversaria nel tentativo di afferrare l' autore del comportamento violento, in tal modo creando anche scompiglio tra gli astanti.
    Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. ai sensi della regola n. 168 III n. 6 del Regol. Uff. di gioco.
    Pur rilevando la gravità del comportamento sopra descritto, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere  l' infliggenda sanzione dell' ammonizione con diffida, in considerazipne della concessione dell' attenuante della provocazione e dell' aver agito in stato d' ira, determinata dal fatto ingiusto altrui, da ravvisarsi nell' aggressione al compagno di squadra, appena perpretata dal tesserato Prast Maximilian.

    Motivazione:
    Adam Giacomuzzi dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, si recava nella panca dei puniti e in segno di protesta sbatteva violentemente il bastone contro il vetro di protezione. Gl venivano cosi inflitti 10 minuti di p.c.c. ai sensi della regola n. 116 III n. 5 del Regol. Uff. di gioco.

    Maximilian Prast dal rapporto arbitrale (e relativo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo), emerge che al minuto 59.50, dopo che la squadra ospite aveva segnato la quarta marcatura e mentre l' autore del goal, unitamente ad un compagno di squadra, esultava nei pressi della panchina della squadra del Ritten Sport, una persona in abiti civili, che sostava - non autorizzata - nella panca della squadra di casa e che veniva successivamente identificata con il nome di Prast Maximilian, tesserato con la qualifica di atleta per la società Ritten Sport, afferrava un giocatore della società Alleghe Hockey per il casco, spingendolo (e facendolo cadere) con violenza sulla pista ghiacciata.
    Il Prast Maximilian veniva cosi sanzionato con una penalità di partita.
    Successivamente, terminato l' incontro, il Prast Maximilian si recava, accompagnato dal padre, anch' egli tesserato per la squadra di casa, nello spogliatoio degli arbitri per scusarsi dell' accaduto e riconoscere la propria responsabilità in ordine al gesto scon siderato compiuto.
    Ciò premesso, prima di analizzare sotto il profilo disciplinare il descritto comportamento, va puntualizzato che nei confronti del tesserato in questione, in quanto presente sulla panca dei giocatori "in abiti civili", l' arbitro non avrebbe dovuto applicare il Regol. Uff. di gioco e quindi comminare la penalità di partita, ma limitarsi a segnalare il fatto al Giudice Sportivo per le determinazioni del caso.
    Le sanzioni previste dal Regol. Uff. di gioco (penalità di partita ed altre), sono infatti irrogabili dal direttore di gara soltanto nei confronti di giocatori ed allenatori nell' esercizio dell' attività agonistica, impegnati quindi nella competizione sportiva in corso, essendo anche stati preventivamente indicati sul foglio di arbitraggio.
    Và altresi precisato che detto tesserato non avrebbe dovuto e potuto sostare in panchina, essendo consentito alla medesima soltanto a giocatori in divisa e a non più di otto addetti alla squadra, come espressamente dispone la regola n. 9 del Regol. Uff. di gioco.
    Il compito di vigilare sulla presenza di soggetti non autorizzati sulla pista ghiacciata, di cui, in base alla regola n. 9 citata, è considerata parte anche la panca dei giocatori, e naturalmente dall' arbitro che quindi, nel caso in questione avrebbe dovuto - una volta avvedutosi della presenza del Prast Maximilian - immediatamente invitarlo ad allontanarsi dal campo di gara.
    Ciò posto, appare evidente la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore in questione, da ritenersi violento ed antisportivo, ai sensi e per gli effetti  dall' Art. 1, comma 2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente censurabile sotto il profilo disciplinare.
    E' contestabile, poi, a suo carico una duplice aggravante:
    a) quella dell' aver indotto, attraverso il proprio illecito comportamento, un avversario (Dall' Agnol Matteo) a violare , a propria volta, la normativa vigente, attraverso un pur deprecabile tentativo di vendicare l' aggressione subita al compagno di squadra;
    b) quello dell' aver agito per futili motivi, avendo reagito in maniera abnorme ed antisportiva all' esultanza degli avversari per il goal appena segnato.
    Nella quantificazione della pena occorre però tenere conto, a parziale attenuazione, del ravvedimento manifestato nel post-partita dal Prast Maximilian, concretizzatosi con le scuse sincere e ripetute porte ai direttori di gara, alla presenza del proprio genitore e, soprattutto , nel riconoscimento spontaneo della propria piena responsabilità per lo sconsiderato gesto.
    In sintesi, quantificata la sanzione base in giornate 3 (tre) di squalifica, ritenuta prevalente la circostanza attenuante citata sulle aggravanti contestate e conseguentemente applicata la diminuzione dell' infliggenda pena nella misura di 1/3 ai sensi dell' Art. 53 del Regol. di Giustizia, questo Giudice Sportivo ritiene equa una sanzione finale di 2 (due) giornate di squalifica.

    Nicola Soppelsa occorre premettere che l' invalidazione della partita e la conseguente non omologazione del risultato di gara conseguito sul campo, non incidono sui provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara nel corso dell' incontro, che sono pertanto da ritenersi validi ed efficaci, ai fini delle ulteriori determinazioni sanzionatorie da parte di questo Giudice Sportivo.
    Ciò detto, dal rapporto arbitrale si evidenzia che il giocatore in questione, al minuto 18.23, veniva punito con una penalità minore piu' 10 minuti di p.c.c. per aver caricato un avversario all' altezza della testa. Non essendo state segnalate dall' arbitro conseguenze lesive ai danni  del giocatore colpito ed essendo stato il Soppelsa Nicola sanzionato con la penalità piu' lieve tra quelle contemplate dalla norma violata (regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco), si ritiene equo infliggere 1 (una) giornata di squalifica ai sensi del combinato disposto degli Art.li 124 del Regol. Uff. di gioco e 26 del Regol. di Giustizia.
    In seguito, al minuto 32.14, lo stesso giocatore veniva punito con una seconda p.c.c. (10 minuti) per aver bestemmiato all' indirizzo dell' arbitro, in segno di protesta, in quanto quest' ultimo non avrebbe tempestivamente  interrotto il gioco, dopo che il portiere della squadra agordina era stato colpito sulla maschera da un disco scagliato da un avversario.
    La sanzione dell' ammonizione con diffida che dovrebbe conseguire all' infrazione commessa, deve peraltro ritenersi assorbita nella pena piu' grave della squalifica, come sopra già inflitta, ma manterrà comunque valenza per il futuro, ai fini dell' aumento di pena a fronte di una eventuale recidiva.
    Infine, al giocatore va inflitta un' ulteriore giornata di squalifica per effetto  della doppia p.c.c. (due volte 10 minuti), rimediata nel corso della medesima partita e che - come ampiamente già precisato - avrebbe dovuto comportare - automaticamente - la comminazione di una P.P.C.C. (che l' arbitro, invece, per errore tecnico, come detto sopra, non ha inflitto), con allontanamento definitivo del giocatore dal campo di gara per il resto dell' incontro.


    Matteo Dall'agnol a seguito dell' aggressione subita dal proprio compagno di squadra, entrava nella panchina avversaria nel tentativo di afferrare l' autore del comportamento violento, in tal modo creando anche scompiglio tra gli astanti.
    Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. ai sensi della regola n. 168 III n. 6 del Regol. Uff. di gioco.
    Pur rilevando la gravità del comportamento sopra descritto, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere  l' infliggenda sanzione dell' ammonizione con diffida, in considerazipne della concessione dell' attenuante della provocazione e dell' aver agito in stato d' ira, determinata dal fatto ingiusto altrui, da ravvisarsi nell' aggressione al compagno di squadra, appena perpretata dal tesserato Prast Maximilian.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Rittner Buam U19.
    € 52.00 () alla squadra Alleghe Hockey U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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