Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

2° Turno Ritorno - Centro Sportivo Casate - Como (CO)

9007
18/10/2017
18:30
2 - 9
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Como U17 10100 2
Asiago Junior 1935 U17 24300 9
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17043

    Data: 2017-10-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/10/2017 relativo all'incontro (9007) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 18/10/2017 tra Hockey Como U17 (285) e Asiago Junior 1935 U17 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Alessandro Tessari per Tessari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53.15 il predetto giocatore veniva punito con una penalità di partita in quanto, dopo un prolungato contrasto in balaustra con un avversario per il possesso del disco, lo colpiva volontariamente con un calcio sul polpaccio.
    Ciò premesso, occorre ricordare che detto comportamento è sanzionato molto severamente dal codice delle penalità F.I.S.G., anche soltanto per la fattispecie tentata, in considerazione delle potenziali gravi conseguenze lesive che possono scaturire da un tale gesto. Lo stesso Regol. Uff. di Gioco (regola n. 152) considera estremamente grave questo tipo di fallo, tanto da sanzionarlo, senza alternativa, con la pena massima prevista della penalità di partita, come correttamente applicata dal direttore di gara.
    A giustificazione della severità della sanzione, si pensi, a titolo di esempio, alle conseguenze, anche mortali, che potrebbero derivare dal calcio tirato ad un giocatore sdraiato sul ghiaccio, con l’affilatissima lama del pattino, all’altezza del collo.
    Nel nostro caso, pur non trovandoci, fortunatamente, in una situazione tanto drammatica, è indiscutibile comunque la gravità del gesto, posto che il calcio sferrato intenzionalmente all’altezza del polpaccio, parte della gamba non adeguatamente protetta, è potenzialmente idoneo a provocare una lesione certamente seria.
    Peraltro, stante, come detto, il minimo edittale di pena già elevato, appare congrua la comminazione di una squalifica contenuta in 4 (quattro) giornate.

    Motivazione:
    Alessandro Tessari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53.15 il predetto giocatore veniva punito con una penalità di partita in quanto, dopo un prolungato contrasto in balaustra con un avversario per il possesso del disco, lo colpiva volontariamente con un calcio sul polpaccio.
    Ciò premesso, occorre ricordare che detto comportamento è sanzionato molto severamente dal codice delle penalità F.I.S.G., anche soltanto per la fattispecie tentata, in considerazione delle potenziali gravi conseguenze lesive che possono scaturire da un tale gesto. Lo stesso Regol. Uff. di Gioco (regola n. 152) considera estremamente grave questo tipo di fallo, tanto da sanzionarlo, senza alternativa, con la pena massima prevista della penalità di partita, come correttamente applicata dal direttore di gara.
    A giustificazione della severità della sanzione, si pensi, a titolo di esempio, alle conseguenze, anche mortali, che potrebbero derivare dal calcio tirato ad un giocatore sdraiato sul ghiaccio, con l’affilatissima lama del pattino, all’altezza del collo.
    Nel nostro caso, pur non trovandoci, fortunatamente, in una situazione tanto drammatica, è indiscutibile comunque la gravità del gesto, posto che il calcio sferrato intenzionalmente all’altezza del polpaccio, parte della gamba non adeguatamente protetta, è potenzialmente idoneo a provocare una lesione certamente seria.
    Peraltro, stante, come detto, il minimo edittale di pena già elevato, appare congrua la comminazione di una squalifica contenuta in 4 (quattro) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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