Obblighi pubblicitari per società sportive dilettantistiche

L’Art. 42 della legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 1998), ha modificato l’ART. 2250 del Codice Civile introducendo nuovi obblighi pubblicitari a carico delle società. In particolare le Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali e di cooperative , dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni: * Sede della Società * L’ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e relativo numero di iscrizione * Il capitale sociale sottoscritto effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato * Lo stato di liquidazione in seguito all’eventuale scioglimento della società * L’eventuale dichiarazione di società a socio unico Con la modifica introdotta le società sopra menzionate sono, inoltre, soggette ad un obbligo ulteriore, quale quello di pubblicare le suddette informazioni anche nei rispettivi siti internet. Quanto al regime sanzionatorio, trovano applicazione le sanzioni previste dall’Art. 2630 del Codice Civile con un minimo di € 206,00 ed un massimo di € 2.065,00 per ciascun componente dell’organo amministrativo

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