Decisione n.GSP 23051
Data: 2023-12-01
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/11/2023 relativo all'incontro (23109) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 26/11/2023 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e Kaltern / Ritten U19 (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Gianmarco Fraschetta per Fraschetta
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 35.04, il predetto giocatore, dopo che la propria squadra aveva segnato il terzo gol, festeggiava con i compagni nei pressi della porta della squadra avversaria e guardando il portiere che aveva subito il gol, esultava, sputando verso il medesimo, senza colpirlo.
Veniva pertanto punito con una penalità di partita per cattiva condotta per comportamento antisportivo in base alla Regola 75.5 (VI) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF 2023/2024.
Ciò premesso, l’illecito comportamento contestato si configura come gravemente antisportivo in quanto idoneo a ledere la dignità del portiere avversario, per di più nel momento in cui lo stesso aveva appena subito un gol.
Conseguentemente, non essendo mai tollerabile che la legittima esultanza sportiva sfoci in comportamenti di derisione e di scherno nei confronti degli avversari, appare doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato
Motivazione:
Gianmarco Fraschetta Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 35.04, il predetto giocatore, dopo che la propria squadra aveva segnato il terzo gol, festeggiava con i compagni nei pressi della porta della squadra avversaria e guardando il portiere che aveva subito il gol, esultava, sputando verso il medesimo, senza colpirlo.
Veniva pertanto punito con una penalità di partita per cattiva condotta per comportamento antisportivo in base alla Regola 75.5 (VI) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF 2023/2024.
Ciò premesso, l’illecito comportamento contestato si configura come gravemente antisportivo in quanto idoneo a ledere la dignità del portiere avversario, per di più nel momento in cui lo stesso aveva appena subito un gol.
Conseguentemente, non essendo mai tollerabile che la legittima esultanza sportiva sfoci in comportamenti di derisione e di scherno nei confronti degli avversari, appare doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.
€ 52.00 () alla squadra Kaltern / Ritten U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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