Decisione n.GSP 23146
Data: 2024-03-16
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 13/03/2024 relativo all'incontro (23266) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena - Merano (BZ) il 13/03/2024 tra HC Merano Junior U19 (522) e Padova / Zoldo U19 (678).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 4 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Schiavon per Schiavon
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 09.16, durante un’interruzione di gioco, i giocatori SCHIEDER Moritz (#53 Merano) e SCHIAVON Tommaso (#97 Padova/Zoldo) davano avvio ad un confronto prolungato con pugni (rissa) e proseguivano nell’alterco, nonostante il tentativo dei guardalinee di separarli.
Venivano così puniti entrambi con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta (5+20) in base alle regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Durante il tragitto verso la panca puniti, il giocatore SCHIAVON del Padova/Zoldo sputava in direzione del giocatore SCHIEDER del Merano senza però colpirlo. Per questo motivo veniva ulteriormente punito con una penalità di partita di cattiva condotta (20’) in base alla regola 23.8 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la rissa segnalata, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive apparenti, dev’essere sanzionata con la squalifica della durata di una giornata di campionato.
Allo SCHIAVON è inoltre contestabile anche una condotta gravemente antisportiva, ovvero quella dello sputo indirizzato allo SCHIEDER. La circostanza che detto sputo non abbia colpito l’avversario non può essere in alcun modo valutata in termini di attenuazione della responsabilità disciplinare, rappresentando questo deplorabile comportamento un inaccettabile segno di disprezzo, in violazione del principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e probità sportiva che ciascun tesserato è tenuto ad osservare, dentro e fuori dal campo di gara.
Ne consegue la comminazione di 3 (tre) giornate di squalifica, da sommarsi alla squalifica per 1 (giornata) già inflitta per la rissa contestata, per una sanzione complessiva di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi, per la parte residua, nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Moritz Schieder per Schieder
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 09.16, durante un’interruzione di gioco, i giocatori SCHIEDER Moritz (#53 Merano) e SCHIAVON Tommaso (#97 Padova/Zoldo) davano avvio ad un confronto prolungato con pugni (rissa) e proseguivano nell’alterco, nonostante il tentativo dei guardalinee di separarli.
Venivano così puniti entrambi con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta (5+20) in base alle regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la rissa segnalata, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive apparenti, dev’essere sanzionata con la squalifica della durata di una giornata di campionato.
Motivazione:
Tommaso Schiavon Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 09.16, durante un’interruzione di gioco, i giocatori SCHIEDER Moritz (#53 Merano) e SCHIAVON Tommaso (#97 Padova/Zoldo) davano avvio ad un confronto prolungato con pugni (rissa) e proseguivano nell’alterco, nonostante il tentativo dei guardalinee di separarli.
Venivano così puniti entrambi con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta (5+20) in base alle regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Durante il tragitto verso la panca puniti, il giocatore SCHIAVON del Padova/Zoldo sputava in direzione del giocatore SCHIEDER del Merano senza però colpirlo. Per questo motivo veniva ulteriormente punito con una penalità di partita di cattiva condotta (20’) in base alla regola 23.8 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la rissa segnalata, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive apparenti, dev’essere sanzionata con la squalifica della durata di una giornata di campionato.
Allo SCHIAVON è inoltre contestabile anche una condotta gravemente antisportiva, ovvero quella dello sputo indirizzato allo SCHIEDER. La circostanza che detto sputo non abbia colpito l’avversario non può essere in alcun modo valutata in termini di attenuazione della responsabilità disciplinare, rappresentando questo deplorabile comportamento un inaccettabile segno di disprezzo, in violazione del principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e probità sportiva che ciascun tesserato è tenuto ad osservare, dentro e fuori dal campo di gara.
Ne consegue la comminazione di 3 (tre) giornate di squalifica, da sommarsi alla squalifica per 1 (giornata) già inflitta per la rissa contestata, per una sanzione complessiva di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi, per la parte residua, nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Moritz Schieder Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 09.16, durante un’interruzione di gioco, i giocatori SCHIEDER Moritz (#53 Merano) e SCHIAVON Tommaso (#97 Padova/Zoldo) davano avvio ad un confronto prolungato con pugni (rissa) e proseguivano nell’alterco, nonostante il tentativo dei guardalinee di separarli.
Venivano così puniti entrambi con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta (5+20) in base alle regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la rissa segnalata, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive apparenti, dev’essere sanzionata con la squalifica della durata di una giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.
€ 52.00 () alla squadra Padova / Zoldo U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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