Sospensione dei termini della Giustizia Federale

Si comunica che con delibera n 120 del 20 marzo 2020 del presidente, viste le limitazioni previste dal D.L. 17 marzo n. 18 per contenere la diffusione del coronavirus si comunica che i termini per i
procedimenti in corso sono sospesi fino al 31 maggio p.v. salvo eventuali ulteriori proroghe.

  • Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini, per l’adozione di provvedimenti disciplinari e per il deposito della loro
    motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio endofederale, per le impugnazioni e in genere tutti i termini procedurali della Procura Federale, degli Organi di Giustizia federale e della Commissione Tesseramento.
  • Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito all’inizio di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.
  • Le udienze eventualmente già calendarizzate possono essere svolte mediante strumenti di collegamento a distanza e, in caso di impossibilità di partecipare di una delle due parti, dovranno essere differite.
  • Non sono sospesi i termini per l’adozione di eventuali misure cautelari e per i relativi procedimenti, da tenersi secondo le modalità di cui al punto precedente

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