Serie B
Anno Sportivo 2016-2017

12° Turno Ritorno - Acinque Ice Arena - Varese (VA)

6592
26/02/2017
19:30
0 - 7
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:34
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Varese 1977 00000 0
HC Eppan Appiano ANet 14200 7
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16162

    Data: 2017-03-01

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/02/2017 relativo all'incontro (6592) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 26/02/2017 tra HC Varese (548) e HC Eppan Appiano (150).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Riccardo Privitera per Privitera

    al minuto 45.35 il giocatore n°88 Privitera Riccardo della squadra Hc Varese veniva punito con una penalità par= tita di cattiva condotta poichè durante l'interruzione di gioco proferiva parole offensive al direttore di gara e mentre di recava alla panca puniti continuva a rivolgersi al capo arbitro con la seguente frase: "sei sempre la solita m..da" e applaudiva in direzione degli ufficiali di gara, mentre veniva allontanato dal campo spintonava ed aggrediva fi= sicamente e verbalmente i linesman che lo stavano accompagnando fuori dal campo.

    “Posta l’indubbia gravità del comportamento assunto dal giocatore Privitera Riccardo, ritiene tuttavia questo Giu= dice Sportivo  che l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei due linesman sia da inquadrarsi come manifesta= zione estrema del comportamento ingiurioso assunto poco prima nei confronti del referee e non costituisca quindi un tentativo di aggressione fisica nei confronti dei suddetti arbitri.

     Ad una tale conclusione è possibile giungere, considerando che lo stesso direttore di gara ha comminato la pe= nalità partita di cattiva condotta in base all’art. 116 paragrafo IV del Regol. Uff. di gioco, che appunto punisce le ingiurie indirizzate all’ufficiale di gara e non anche l’aggressione nei confronti della persona.

     La norma applicabile, nel caso de quo, è quindi l’art. 9.2.6 del Codice delle Penalità e la sanzione ritenuta equa, stante la reiterazione del comportamento offensivo e l’inaccettabile atteggiamento minaccioso assunto dal Privi= tera Riccardo, è quella della squalifica per 4 (quattro) giornate”.


    Motivazione:
    Riccardo Privitera

    al minuto 45.35 il giocatore n°88 Privitera Riccardo della squadra Hc Varese veniva punito con una penalità par= tita di cattiva condotta poichè durante l'interruzione di gioco proferiva parole offensive al direttore di gara e mentre di recava alla panca puniti continuva a rivolgersi al capo arbitro con la seguente frase: "sei sempre la solita m..da" e applaudiva in direzione degli ufficiali di gara, mentre veniva allontanato dal campo spintonava ed aggrediva fi= sicamente e verbalmente i linesman che lo stavano accompagnando fuori dal campo.

    “Posta l’indubbia gravità del comportamento assunto dal giocatore Privitera Riccardo, ritiene tuttavia questo Giu= dice Sportivo  che l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei due linesman sia da inquadrarsi come manifesta= zione estrema del comportamento ingiurioso assunto poco prima nei confronti del referee e non costituisca quindi un tentativo di aggressione fisica nei confronti dei suddetti arbitri.

     Ad una tale conclusione è possibile giungere, considerando che lo stesso direttore di gara ha comminato la pe= nalità partita di cattiva condotta in base all’art. 116 paragrafo IV del Regol. Uff. di gioco, che appunto punisce le ingiurie indirizzate all’ufficiale di gara e non anche l’aggressione nei confronti della persona.

     La norma applicabile, nel caso de quo, è quindi l’art. 9.2.6 del Codice delle Penalità e la sanzione ritenuta equa, stante la reiterazione del comportamento offensivo e l’inaccettabile atteggiamento minaccioso assunto dal Privi= tera Riccardo, è quella della squalifica per 4 (quattro) giornate”.




    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Varese 1977.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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